Cassazione Penale, Sentenza n. 11995/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Provincia impugnava l'ordinanza del Tribunale di Teramo che aveva accolto l'appello del pubblico ministero e disposto il sequestro preventivo del Liceo Classico "Melchiorre Delfico" ritenendo sussistente il reato di cui all'art. 677, terzo comma, cod. pen. Il ricorso articolava quattro gruppi di censure: 1) vizi processuali per presunta inutilizzabilità degli atti successivi a un precedente decreto di archiviazione e mancata riapertura indagini ex art. 414 c.p.p.; 2) erronea applicazione delle Norme Tecniche di Costruzione (DM 17.1.2018 - NTC 2018) per definire il pericolo di rovina ai fini dell'art. 677 c.p.; 3) errata interpretazione dell'art. 677 c.p., lamentando che la mera non conformità agli indici NTC non possa costituire pericolo concreto di rovina; 4) violazione del principio di proporzionalità e mancanza di valutazione di misure cautelari meno invasive (art. 321 c.p.p.). Con memoria è stato poi aggiunto un motivo processuale circa la mancata partecipazione camerale dell'ente (artt. 309, 324, 127 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto: a) inammissibile la prospettazione sulla mancata partecipazione camerale dell'ente, poiché l'appello del pubblico ministero in materia di sequestro preventivo non impone la partecipazione preventiva di tutti i terzi interessati; b) infondato il rilievo sulla presunta inutilizzabilità degli atti successivi all'archiviazione, perché i fatti e il reato valutati nel nuovo procedimento sono diversi rispetto a quelli archiviati; c) corretta l'assunzione probatoria del Tribunale che ha ritenuto, sulla base dello studio del Comitato Tecnico e delle circostanze (destinazione d'uso con elevata presenza di persone e classificazione sismica della zona), sussistente il fumus commissi delicti relativo all'art. 677, terzo comma, e il periculum in mora; d) adeguata la motivazione sulla proporzionalità del sequestro, atteso il numero di frequentatori e l'impossibilità pratica di garantire la pubblica incolumità con misure meno invasive. Di conseguenza il provvedimento di sequestro confermato dal Tribunale è stato ritenuto legittimo.
Norme richiamate
art. 677 cod. pen.
art. 677, primo e terzo comma, cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la "minaccia di rovina" prevista dall'art. 677, in presenza di elementi tecnici che attestano un livello di sicurezza sismica inferiore al minimo richiesto, possa integrare il fumus commissi delicti anche ai fini del sequestro preventivo; la minaccia può derivare anche da parti pericolanti dell'edificio e va valutata in rapporto alla destinazione d'uso e al contesto sismico.
NTC 2018 (DM 17.1.2018)
Le Norme Tecniche di Costruzione possono essere utilizzate dal giudice come elemento tecnico per accertare lo stato di sicurezza e la concretezza del pericolo di rovina; non si tratta di un semplice rilievo formale ma di dati tecnici rilevanti nella valutazione ex ante del rischio di crollo.
D.P.R. 380/2001
artt. 93, 94, 95 d.P.R. 380/2001
I reati edilizi di cui agli artt. 93-95 sono reati di pericolo presunto ma la Corte distingue la fattispecie edilizia (archiviazione passata) dalla fattispecie concernente la pubblica incolumità, consentendo così valutazioni autonome nel nuovo procedimento.
art. 414 cod. proc. pen.
Il divieto di procedere dopo archiviazione si applica quando si procede contro la stessa persona per lo stesso fatto; non impedisce l'uso degli stessi fatti storici per qualificazioni giuridiche diverse o per nuovi reati a carico di ignoti.
art. 127 cod. proc. pen.
Il richiamo alla partecipazione degli "interessati" nelle procedure camerali non è assoluto: in materia di sequestro preventivo, il legislatore ha previsto procedimenti inaudita altera parte e limitazioni alla partecipazione preventiva dei terzi interessati.
art. 322-bis cod. proc. pen.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Stabilisce chi può proporre appello contro ordinanze in materia di sequestro: PM, indagato, difensore e le persone direttamente lesse nella disponibilità della cosa; tale quadro giustifica la procedura del riesame senza preventiva partecipazione di tutti i terzi.
art. 275 cod. proc. pen.
I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari si applicano anche al sequestro preventivo; il giudice deve motivare l'impossibilità di misure meno invasive, cosa che nella specie è stata ritenuta adeguatamente dimostrata.
artt. 309, 324, 321 cod. proc. pen.
artt. 309, 324, 321 cod. proc. pen.
Richiamate nei rilievi del ricorrente sulla partecipazione camerale e sulla proporzionalità; la Corte ha interpretato tali disposizioni nel senso che non impongono, nel caso di appello del PM per sequestro, un contraddittorio preventivo con tutti i terzi e che la motivazione sul bilanciamento degli interessi necessita di adeguate ragioni che in questo caso sono state fornite.
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi di diritto e di legittimità secondo i parametri previsti da questa disposizione.
art. 609 cod. proc. pen.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Invocata per decidere sulla ammissibilità del motivo processuale tardivo depositato con memoria; la Corte lo ha esaminato e lo ha ritenuto infondato alla luce della giurisprudenza sul procedimento inaudita altera parte.
Massime di principio
- In procedimenti di sequestro preventivo per pericolo di rovina (art. 677 c.p.), le valutazioni tecniche conformi alle NTC possono costituire prova idonea a fondare il fumus commissi delicti se collegate alla destinazione d'uso dell'edificio e al contesto sismico.
- La presenza di una precedente archiviazione non impedisce l'uso degli stessi fatti storici per qualificazioni giuridiche diverse o per nuovi reati a carico di ignoti; la preclusione di cui all'art. 414 c.p.p. opera solo quando si procede contro la stessa persona per lo stesso fatto.
- L'appello del pubblico ministero avverso il rigetto di una richiesta di sequestro preventivo si svolge secondo regole che possono non richiedere la preventiva partecipazione camerale di tutti i terzi interessati; tuttavia i terzi non partecipanti conservano la possibilità di far valere osservazioni successivamente.
- Nella valutazione del periculum in mora per misure reali rilevano non solo gli esiti tecnici (es. coefficiente di sicurezza), ma anche fattori contestuali come la classificazione sismica della zona e l'elevata frequentazione dell'edificio; questi elementi possono giustificare il ricorso a misure invasive quando alternative praticabili non garantiscono la tutela dell'incolumità pubblica.
- Il principio di proporzionalità impone al giudice di valutare e motivare l'impossibilità di misure meno gravose; la motivazione è sindacabile in Cassazione solo se manifesta carenza o irragionevolezza tale da rendere incomprensibile il percorso logico-giustificativo.
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