Sentenza n. 41/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza d’accesso inviata dall’odierno ricorrente all’USR Puglia in data 18/11/24 al fine di ottenere i documenti concorsuali di cui infra; - della nota PEC del 9/12/2024 – prot. n.75159 con cui l’USR Puglia ha omesso di trasmettere i documenti richiesti dall’odierno ricorrente con la citata istanza d’accesso del 18/11/2024 chiedendo allo stesso di “riformulare la stessa sceverata di quanto dallo scrivente Ufficio espresso con la presente”; - della successiva nota PEC del 20/12/2024 – prot. n. 77983 con cui l’USR Puglia, a seguito della missiva del 16/12/2024 con cui il ricorrente ha integralmente insistito nella richiesta di ostensione di cui all’istanza d’accesso, ha comunicato di avere “notificato la stessa ai tre candidati risultati vincitori –-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS- – e che procederà, come per legge, decorsi dieci giorni dal coinvolgimento dei detti controinteressati”, senza, poi, effettivamente a ciò procedere nell’indicato termine e, comunque, lasciando, comunque, inesitate le ulteriori richieste di ostensione di cui all’istanza d’accesso del 18/11/24; e per la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia al rilascio di tutta la documentazione richiesta con l’istanza d’accesso di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto e successive note dell'amministrazione sull'istanza di accesso agli atti relativi a domande di partecipazione, schede di attribuzione dei punteggi e titoli di riserva di candidati vincitori e di candidati collocati sopra il ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha partecipato al concorso per la classe B006, conseguendo 172 punti e beneficiando della riserva quale invalido civile, senza collocarsi inizialmente in posizione utile. Ha chiesto l'accesso alle domande di partecipazione, alle schede di attribuzione dei punteggi e al riconoscimento di preferenze, precedenze e riserve dei candidati vincitori, nonché, in alternativa, dei candidati con punteggio superiore al proprio. L'amministrazione ha dapprima indicato le graduatorie pubblicate e ha comunicato che uno dei candidati, collocato al terzo posto, aveva ottenuto 180,50 punti ed era titolare di una riserva; successivamente ha coinvolto i controinteressati e, dopo il pagamento dei diritti, ha trasmesso le domande e le schede dei candidati vincitori, oscurando nella domanda di uno di essi la sezione relativa ai titoli di riserva. Il ricorrente ha proposto ricorso prima della scadenza del termine per la risposta all'istanza reiterata. Nelle more, essendo divenuto primo idoneo non vincitore, ha dichiarato di non avere più interesse all'accesso ai documenti dei candidati con punteggio superiore, mantenendo interesse soltanto alla copia integrale della domanda del candidato con la sezione sui titoli di riserva oscurata. L'amministrazione ha eccepito inammissibilità, improcedibilità e infondatezza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la documentazione richiesta era stata in parte trasmessa dall'amministrazione e in parte non era più richiesta dal ricorrente. Quanto alla domanda non omissata del candidato titolare della riserva, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse: l'amministrazione aveva già comunicato che tale candidato aveva conseguito 180,50 punti, superiori ai 172 del ricorrente, sicché la conoscenza dei relativi titoli di riserva non avrebbe potuto incidere sulla posizione del ricorrente, anche considerando la sua successiva collocazione quale primo idoneo non vincitore. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 25 l. 241/1990
Il giudizio sull'accesso è soggetto alla verifica dell'interesse concreto e attuale alla conoscenza dei documenti; nel caso concreto, l'interesse è venuto meno per l'ostensione intervenuta e per la rinuncia parziale del ricorrente, mentre è stato ritenuto insussistente per il documento relativo al candidato con punteggio superiore.
art. 2 comma 1 D.L. 25/2025
La pubblicazione dell'elenco dei candidati idonei ha evidenziato che il ricorrente era il primo degli idonei non vincitori, circostanza rilevante per la precisazione dell'interesse all'accesso.
art. 52 commi 1 e 2 d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità nella pubblicazione della sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio per l'accesso, l'interesse deve essere concreto, attuale e funzionale alla tutela della posizione giuridica dell'istante; non sussiste quando la conoscenza del documento non può produrre alcuna utilità sulla sua posizione concorsuale.
- La sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla documentazione effettivamente trasmessa.
- La rinuncia dell'istante a una parte della documentazione richiesta, quando resa nel corso del giudizio, comporta la sopravvenuta carenza di interesse su tale parte della domanda.
- È inammissibile, per difetto di interesse, la domanda di accesso ai titoli di riserva di un candidato che abbia ottenuto un punteggio superiore a quello dell'istante, quando la conoscenza dei titoli non può incidere utilmente sulla posizione concorsuale dell'istante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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