Sentenza n. 1076/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento e/o per l’accertamento e la declaratoria di inefficacia, previa adozione in via cautelare della sospensione ovvero di ogni altro provvedimento idoneo - del provvedimento pubblicato in data 12.06.2024 sul registro elettronico di non ammissione alla classe IV Liceo Scientifico Sportivo “-OMISSIS-” presso l’Istituto -OMISSIS-; - del verbale n. 5 del Consiglio della Classe relativo allo scrutinio finale, redatto in data 10.6.2024, conosciuto in data 05.7.2024, riportante le votazioni assegnate e la deliberazione di non ammissione dell’alunno alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate); - dei registri scolastici elettronici e delle schede sui quali sono state annotate le valutazioni circa il rendimento del minore; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; e per l’accertamento del diritto del ricorrente all’ammissione all’anno successivo (-OMISSIS- liceo scientifico sportivo) ovvero, in subordine, per l’eventuale ammissione agli esami di riparazione, propedeutici all’ammissione all’anno successivo presso il liceo scientifico sportivo -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Non ammissione alla classe successiva di un liceo scientifico sportivo, con impugnazione del verbale di scrutinio finale, delle valutazioni e degli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (istituto scolastico e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di non ammissione alla classe successiva, il verbale del consiglio di classe relativo allo scrutinio finale, le votazioni e le proposte di voto, chiedendo l'annullamento o l'accertamento dell'inefficacia degli atti, nonché l'accertamento del diritto all'ammissione all'anno successivo o, in subordine, all'ammissione agli esami di riparazione. Nel corso del giudizio, il ricorrente è divenuto maggiorenne e ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dai procuratori dell'istituto resistente. L'atto non è stato notificato alle parti resistenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Pur rilevando che la rinuncia non era stata notificata alle parti resistenti e non integrava quindi necessariamente una rinuncia rituale ai sensi delle formalità processuali, il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 84, comma 4, c.p.a. Tale disposizione consente di desumere da fatti o atti univoci intervenuti dopo la proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia, anche irrituale, è stata considerata un argomento qualificato e univoco in tal senso. Le spese del giudizio di merito sono state compensate tra tutte le parti, in ragione della natura processuale della decisione, della peculiarità della controversia e del consenso prestato dall'istituto resistente; è rimasta ferma la precedente statuizione sulle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
la previsione ... consente al giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso e altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Anche una dichiarazione di rinuncia non notificata alle controparti può costituire un fatto o atto univoco e un qualificato argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, consentendo la definizione del giudizio in rito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto, tale difetto è stato desunto dalla dichiarazione di rinuncia irrituale.
art. 84 c.p.a.
La disciplina della rinuncia al ricorso è stata richiamata per distinguere le formalità della rinuncia rituale dalla possibilità di valorizzare una rinuncia irrituale quale elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, dell'ordine di oscuramento delle generalità del minore, dei genitori e degli altri dati identificativi.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali degli interessati.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata alle controparti, pur non perfezionando necessariamente una rinuncia rituale, può essere valutata ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. come atto univoco e qualificato argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- Quando dagli atti e dal comportamento processuale delle parti emerge in modo univoco che il ricorrente non ha più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure.
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