Regolamento (UE) 2021/480
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/480 del Consiglio del 22 marzo 2021 che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive dell’Unione nei confronti del Myanmar/Birmania, aggiungendo 11 soggetti collegati al colpo di Stato militare del 1o febbraio 2021 e alle successive repressioni. Il Consiglio richiama la condanna del colpo di Stato, la richiesta di ripristino del governo civile e la disponibilità dell’UE ad adottare misure restrittive. L’atto opera tramite la modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 inserendo 11 ulteriori persone nell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ordinamento dell’Unione alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013, come modificato dal presente atto. Le misure riguardano soggetti ritenuti responsabili o coinvolti nel colpo di Stato militare del 1o febbraio 2021, nella compromissione della democrazia e dello Stato di diritto, nonché in gravi violazioni dei diritti umani in Myanmar/Birmania. L’effetto è immediato dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’elenco sanzionatorio relativo al Myanmar/Birmania
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/480 del Consiglio interviene sul regime di misure restrittive già istituito dal regolamento (UE) n. 401/2013 nei confronti del Myanmar/Birmania. L’atto si colloca nel contesto del colpo di Stato militare del 1o febbraio 2021 e delle successive repressioni, che il Consiglio condanna richiamando anche la propria disponibilità ad adottare misure restrittive in risposta alla crisi.
Contesto e finalità
Nei considerando il Consiglio ricorda la propria condanna del colpo di Stato, la richiesta di fine immediata dello stato di emergenza e di ripristino del governo civile legittimo, nonché l’esigenza di rispettare libertà di espressione, associazione, riunione, accesso alle informazioni, Stato di diritto e diritti umani. Viene sottolineato che, nel perdurare della grave situazione in Myanmar/Birmania, è opportuno inserire nuove persone nell’elenco delle misure restrittive.
Ambito della modifica normativa
Il regolamento non istituisce un nuovo regime autonomo, ma modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. In termini pratici, l’aggiornamento riguarda l’elenco dei soggetti colpiti da misure restrittive dell’Unione e produce effetti nei confronti dei soggetti inseriti nell’allegato modificato, con applicazione immediata in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione.
Soggetti inseriti nell’elenco
L’allegato aggiunge 11 persone, tutte collegate alle autorità militari o al nuovo assetto di potere instaurato dopo il colpo di Stato. I nominativi sono: Min Aung Hlaing, Myint Swe, Soe Win, Sein Win, Thein Soe, Mya Tun Oo, Dwe Aung Lin, Ye Win Oo, Maung Maung Kyaw, Moe Myint Tun e Than Hlaing.
Per ciascuno, l’allegato riporta dati identificativi e una motivazione sostanziale dell’inserimento. In sintesi:
- alcuni soggetti sono indicati come direttamente coinvolti nella pianificazione, attuazione o legittimazione del colpo di Stato e nella formazione o gestione del Consiglio di amministrazione dello Stato;
- altri sono considerati responsabili di decisioni repressive, tra cui limitazioni alla libertà di espressione, restrizioni all’accesso a Internet, arresti e detenzioni arbitrarie di oppositori;
- per diversi soggetti viene richiamata anche la responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse contro la popolazione Rohingya, in particolare negli Stati del Kachin, del Rakhine e dello Shan.
Profili di responsabilità richiamati dal testo
Le motivazioni ricorrono su alcuni criteri comuni: responsabilità diretta nel processo decisionale dello Stato dopo il golpe, partecipazione a organi istituzionali creati o utilizzati per trasferire i poteri al vertice militare, e coinvolgimento in repressioni contro civili e manifestanti pacifici. In più casi il testo collega i soggetti alla compromissione della democrazia e dello Stato di diritto in Myanmar/Birmania.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per questo tipo di atti, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto sostanziale è l’inserimento di 11 nuove persone nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive.
Fondamento politico e motivazione delle inclusioni
I considerando richiamano il colpo di Stato militare in Myanmar/Birmania, la condanna del Consiglio del 22 febbraio 2021, l’appello al ripristino del governo civile legittimo e le gravi violazioni dei diritti umani commesse a partire dal 1o febbraio 2021. Le nuove inclusioni rispondono al perdurare della grave situazione nel Paese.
Soggetti inseriti nell’allegato IV
Sono aggiunti: Min Aung Hlaing; Myint Swe; Soe Win; Sein Win; Thein Soe; Mya Tun Oo; Dwe Aung Lin; Ye Win Oo; Maung Maung Kyaw; Moe Myint Tun; Than Hlaing. Per ciascuno sono indicati dati identificativi essenziali, cariche ricoperte e motivi dell’inserimento, legati al coinvolgimento nel golpe, nella gestione del Consiglio di amministrazione dello Stato, nella repressione delle proteste e/o in gravi violazioni dei diritti umani, anche contro la popolazione Rohingya.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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