Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/479

Regolamento (UE) 2021/479 del Consiglio del 22 marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 401/2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

Normativa europea32021R0479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento 2021/479 aggiorna il quadro sanzionatorio UE relativo al Myanmar/Birmania per dare attuazione alla decisione PESC 2021/482. In particolare amplia i criteri per l’inserimento di persone, entità e organismi nell’elenco delle misure restrittive, includendo soggetti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, di ostacoli alla democrazia e allo Stato di diritto, nonché soggetti collegati al Tatmadaw. Introduce anche una specifica deroga umanitaria che consente, in presenza di determinate condizioni e previa autorizzazione nazionale, lo svincolo o la messa a disposizione di fondi e risorse economiche congelati per assistenza, evacuazioni e operazioni umanitarie.

Modifica del regolamento (UE) n. 401/2013 sulle misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania, con ampliamento dei criteri di designazione e introduzione di un’esenzione umanitaria per lo svincolo/messa a disposizione di fondi e risorse economiche congelati.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente vincolante per operatori economici, persone fisiche e giuridiche soggetti alle misure restrittive relative al Myanmar/Birmania. Incide in particolare sui soggetti elencati o da elencare nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013, includendo membri del Tatmadaw, della polizia e della polizia di frontiera, nonché persone, entità e organismi associati, di proprietà o sotto il controllo delle forze armate del Myanmar o che ne traggono vantaggio. Prevede inoltre una deroga limitata per finalità umanitarie, applicabile dalle autorità competenti degli Stati membri.

Misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania: modifica del regolamento (UE) n. 401/2013

Il regolamento (UE) 2021/479 del Consiglio interviene sul regime sanzionatorio UE relativo al Myanmar/Birmania per adeguarlo alla decisione PESC 2021/482 del 22 marzo 2021. La modifica risponde all’esigenza di assicurare un’applicazione uniforme delle misure restrittive da parte degli operatori economici degli Stati membri e di rafforzare la capacità dell’Unione di reagire alle violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani nel Paese.

Finalità e contesto

Il regolamento base, il regolamento (UE) n. 401/2013, attua le misure disposte dalla decisione 2013/184/PESC. Con il nuovo atto, il Consiglio prende atto dell’aggiornamento della decisione PESC e modifica di conseguenza il quadro UE, estendendo i criteri per le designazioni e prevedendo una specifica flessibilità per esigenze umanitarie.

Modifica del titolo del regolamento base

Il titolo del regolamento (UE) n. 401/2013 viene sostituito con una formulazione più ampia, che evidenzia che le misure restrittive sono adottate "in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania" e che il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 194/2008. La modifica è rilevante sul piano sistematico perché aggiorna l’inquadramento del regime sanzionatorio.

Ampliamento dei criteri di inserimento nell’allegato IV

L’articolo 4 bis, paragrafo 3, viene riscritto e amplia in modo significativo le categorie di persone, entità e organismi che possono essere elencati nell’allegato IV. In particolare, l’elenco può includere:

  • membri delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), della polizia del Myanmar e della polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani;
  • persone fisiche e giuridiche, entità e organismi le cui azioni, politiche o attività compromettono la democrazia o lo Stato di diritto nel Myanmar/Birmania, oppure che intraprendono o sostengono azioni che minacciano pace, sicurezza o stabilità;
  • soggetti appartenenti alle forze di sicurezza che ostacolano l’assistenza umanitaria ai civili bisognosi;
  • soggetti delle stesse forze che ostacolano indagini indipendenti su presunte gravi violazioni o gravi abusi dei diritti umani;
  • persone giuridiche, entità e organismi di proprietà o sotto il controllo del Tatmadaw, oppure che generano entrate a favore del Tatmadaw, lo sostengono o ne traggono vantaggio;
  • soggetti associati a quelli elencati nelle lettere precedenti.

Per gli operatori economici, questo comporta un’estensione del perimetro di due diligence e screening sanzionatorio, specie con riguardo a rapporti societari, partecipazioni, controllo, benefici economici e collegamenti indiretti con il comparto militare birmano.

Deroga umanitaria e autorizzazione nazionale

Il nuovo articolo 4 quinquies bis introduce una deroga espressa al congelamento di fondi e risorse economiche. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, lo svincolo o la messa a disposizione di fondi e risorse economiche congelati quando ciò sia necessario per scopi umanitari.

Le finalità indicate dal regolamento comprendono in particolare:

  • la prestazione o facilitazione di assistenza, comprese forniture mediche e generi alimentari;
  • il trasferimento di operatori umanitari e della relativa assistenza;
  • le evacuazioni dal Myanmar/Birmania.

La deroga è quindi circoscritta e richiede una valutazione caso per caso da parte dell’autorità nazionale competente.

Obblighi di comunicazione

Lo Stato membro che concede un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 quinquies bis deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro quattro settimane dal rilascio. Si tratta di un meccanismo di coordinamento volto a garantire trasparenza e coerenza nell’applicazione delle deroghe umanitarie.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di diritto derivato dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica del titolo del regolamento base

Il regolamento (UE) n. 401/2013 assume il nuovo titolo: "Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008".

Ampliamento dei criteri di designazione dell’allegato IV

L’articolo 4 bis, paragrafo 3, è sostituito per estendere le categorie di soggetti inseribili nell’allegato IV. Rientrano ora: membri del Tatmadaw, della polizia e della polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani; persone fisiche e giuridiche, entità e organismi le cui azioni, politiche o attività compromettono la democrazia o lo Stato di diritto o minacciano pace, sicurezza o stabilità; soggetti che ostacolano l’assistenza umanitaria ai civili; soggetti che ostacolano indagini indipendenti su gravi violazioni o abusi dei diritti umani; persone giuridiche, entità e organismi di proprietà o sotto il controllo del Tatmadaw, o che gli generano entrate, lo sostengono o ne traggono vantaggio; soggetti associati a quelli appena indicati.

Deroga umanitaria per fondi e risorse economiche congelati

È inserito l’articolo 4 quinquies bis, che consente alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare, in deroga al congelamento, lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche quando ciò sia necessario per scopi umanitari, compresa la fornitura o facilitazione di assistenza, medicinali, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, oppure evacuazioni dal Myanmar/Birmania. L’autorizzazione è subordinata alle condizioni ritenute appropriate dall’autorità competente.

Obbligo di informazione tra Stati membri e Commissione

Lo Stato membro che rilascia l’autorizzazione umanitaria deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro quattro settimane dal rilascio.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunediritti umanisanzioni finanziarieassistenza umanitaria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.