Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/485

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione del 22 marzo 2021 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di zenzero estratto da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell’oleoresina di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, nell’ambito della disciplina UE sugli additivi per l’alimentazione animale, tre preparazioni di zenzero come additivi organolettici del gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’autorizzazione è concessa a specifiche condizioni di impiego, con limiti massimi raccomandati, obblighi di etichettatura, divieto di utilizzo nell’acqua di abbeveraggio e misure di protezione per gli utilizzatori. È inoltre previsto un periodo transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte immesse sul mercato secondo le regole precedenti.

Autorizzazione come additivi per mangimi dell’olio essenziale di zenzero, dell’oleoresina di zenzero e della tintura di zenzero estratti da Zingiber officinale Roscoe, con condizioni d’uso, restrizioni ed un periodo transitorio.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato e all’uso, nell’Unione europea, dell’olio essenziale di zenzero per tutte le specie animali, dell’oleoresina di zenzero per polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia, e della tintura di zenzero per cavalli e cani. Sono escluse l’autorizzazione e l’uso di tali additivi nell’acqua di abbeveraggio; resta invece possibile il loro impiego in mangimi composti somministrati nell’acqua. Il regolamento disciplina anche il periodo transitorio per prodotti e premiscele già etichettati prima del 12 ottobre 2021 e per mangimi composti e materie prime per mangimi già etichettati prima del 12 aprile 2022 o del 12 aprile 2023, a seconda che siano destinati ad animali da produzione alimentare o non da produzione alimentare.

Autorizzazione dell’olio essenziale di zenzero, dell’oleoresina di zenzero e della tintura di zenzero come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione dà attuazione al regolamento (CE) n. 1831/2003 autorizzando tre additivi a base di Zingiber officinale Roscoe come aromatizzanti per mangimi. La Commissione fonda la decisione sulla valutazione EFSA del 7 maggio 2020, che ha escluso effetti negativi su salute animale, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, ma ha evidenziato profili di irritazione cutanea, oculare e delle vie respiratorie nonché sensibilizzazione cutanea per gli utilizzatori.

Contesto normativo e valutazione di sicurezza

Il regolamento ricorda che gli additivi erano già autorizzati a tempo illimitato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e successivamente registrati come prodotti esistenti nel registro degli additivi per mangimi. La nuova autorizzazione avviene nell’ambito della procedura di rivalutazione prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha ritenuto non necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia, poiché la funzione dei prodotti nei mangimi è essenzialmente identica a quella negli alimenti; non sono state ritenute necessarie specifiche prescrizioni di monitoraggio post-immissione sul mercato.

Ambito soggettivo e oggettivo dell’autorizzazione

L’olio essenziale di zenzero è autorizzato per tutte le specie animali. L’oleoresina di zenzero è autorizzata per polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia. La tintura di zenzero è autorizzata per cavalli e cani. In tutti i casi si tratta di additivi organolettici appartenenti al gruppo funzionale degli aromatizzanti.

Condizioni di impiego, formulazione e limiti massimi

Il regolamento impone che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Per ciascun prodotto sono fissati tenori massimi raccomandati nell’allegato, con riferimento al mangime completo a un tasso di umidità del 12 %; per la tintura di zenzero il riferimento è espresso in millilitri. Sono inoltre indicate le caratteristiche compositive dei tre additivi, i metodi analitici di riferimento per la quantificazione dei marcatori fitochimici e la data di fine del periodo di autorizzazione, fissata al 12 aprile 2031.

Etichettatura e informazioni obbligatorie

Le istruzioni d’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta deve indicare il tenore massimo raccomandato; se il livello d’uso della premiscela porta a superare tale soglia, devono comparire anche il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva. Per l’olio essenziale di zenzero e per l’oleoresina è inoltre vietata la miscela nei mangimi con altri additivi derivati da Zingiber officinale Roscoe.

Tutela della salute degli utilizzatori

Poiché i prodotti sono ritenuti irritanti e sensibilizzanti, il regolamento impone agli operatori l’adozione di procedure operative e misure organizzative volte a prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. In caso di impossibilità di eliminare o ridurre tali rischi, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

Utilizzo nell’acqua di abbeveraggio

Il regolamento conferma che gli aromatizzanti autorizzati non possono essere usati direttamente nell’acqua di abbeveraggio, in coerenza con la disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003. Resta però ammesso il loro impiego in mangimi composti somministrati attraverso l’acqua.

Regime transitorio ed entrata in vigore

Per evitare un’applicazione immediata delle nuove condizioni autorizzative, il regolamento prevede un periodo transitorio: le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 12 ottobre 2021 possono restare sul mercato fino a esaurimento scorte; per mangimi composti e materie prime destinati ad animali da produzione alimentare la soglia è il 12 aprile 2022, mentre per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare è il 12 aprile 2023. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione delle sostanze

L’olio essenziale di zenzero, l’oleoresina di zenzero e la tintura di zenzero estratti da Zingiber officinale Roscoe sono autorizzati come additivi per mangimi nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti, alle condizioni indicate nell’allegato. L’autorizzazione discende dalla valutazione positiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 e riguarda rispettivamente tutte le specie animali, varie specie di produzione e animali da compagnia, nonché cavalli e cani per la tintura.

Divieto di uso nell’acqua di abbeveraggio

Le sostanze autorizzate non devono essere usate nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento precisa tuttavia che questo divieto non esclude il loro impiego in mangimi composti somministrati nell’acqua.

Condizioni di impiego e limiti massimi

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Sono fissati tenori massimi raccomandati nell’allegato: per l’olio essenziale di zenzero 80 mg/kg per vitelli a carne bianca (sostituti del latte) e 20 mg/kg per le altre specie o categorie; per l’oleoresina di zenzero valori differenziati per ciascuna specie, tra cui 5 mg/kg per polli da ingrasso, 7 mg/kg per galline ovaiole e conigli, 6 mg/kg per tacchini da ingrasso, 8 mg/kg per suinetti, 10 mg/kg per suini da ingrasso, 13 mg/kg per scrofe, 12 mg/kg per vacche da latte, 21 mg/kg per vitelli a carne bianca, 19 mg/kg per bovini da ingrasso, 20 mg/kg per ovini, caprini, cavalli e pesci, e 1 mg/kg per animali da compagnia; per la tintura di zenzero 1,58 mL/kg per cavalli e 1,81 mL/kg per cani.

Obblighi di etichettatura

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare il tenore massimo raccomandato; se il livello d’uso indicato per la premiscela comporta il superamento di tale livello, devono essere indicati anche gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.

Divieto di miscela con altri additivi da Zingiber officinale

Nei mangimi non è consentito miscelare l’olio essenziale di zenzero, l’oleoresina di zenzero o la tintura di zenzero con altri additivi ottenuti da Zingiber officinale Roscoe.

Tutela degli utilizzatori e misure di protezione

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

Periodo transitorio

Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 12 ottobre 2021, secondo le norme applicabili prima del 12 aprile 2021, possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento scorte. Per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, il regime transitorio vale per i prodotti prodotti ed etichettati prima del 12 aprile 2022; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, per i prodotti prodotti ed etichettati prima del 12 aprile 2023.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareetichettatura dei mangimiautorizzazioni e controllisalute e sicurezza sul lavoro

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.