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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/532

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/532 of 22 March 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Normativa europea32021R0532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione doganale uniforme di uno specifico apparecchio destinato a sistemi di videosorveglianza, qualificandolo come altro apparecchio per la videoregistrazione o riproduzione al codice CN 8521 90 00. La Commissione motiva l’esclusione della classificazione come macchina automatica per il trattamento dei dati e come apparecchio di telecomunicazione, valorizzando la funzione principale di registrazione video. È inoltre prevista una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi, utilizzabili per tre mesi dall’entrata in vigore.

Classificazione nella Nomenclatura combinata di un apparecchio di videoregistrazione/sorveglianza integrato, da ricondurre al codice CN 8521 90 00.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione doganale, ai fini della Nomenclatura combinata dell’UE, dei beni descritti nell’allegato al regolamento, in particolare dell’apparecchio denominato "camera station appliance" o "all-in-one recorder" con funzioni di registrazione e trasmissione/ricezione video per sistemi di videosorveglianza. Ha efficacia uniforme in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Rileva anche per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) incompatibili, che possono continuare a essere invocate per un periodo limitato di tre mesi dall’entrata in vigore. Non disciplina in generale altri prodotti, salvo quelli aventi caratteristiche sostanzialmente corrispondenti a quelle descritte nell’allegato.

Classificazione di un apparecchio di videosorveglianza nella Nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/532 della Commissione mira a garantire un’applicazione uniforme della Nomenclatura combinata per un particolare apparecchio integrato utilizzato in sistemi di sorveglianza video. La Commissione interviene sulla base del codice doganale dell’Unione e delle regole generali di interpretazione della Nomenclatura combinata, individuando la classificazione corretta del bene descritto nell’allegato.

Ambito e oggetto della classificazione

Il provvedimento riguarda un apparato presentato in un unico involucro, con processore, scheda grafica, memoria interna, interfacce di connessione e sistema operativo standard, preconfigurato con software di gestione telecamere e licenze per otto canali. L’apparecchio è progettato per ricevere dati audio e video fino a otto telecamere IP, registrarli su disco interno o supporti esterni, oppure trasmetterli su rete a un altro indirizzo IP. Può inoltre essere collegato a monitor, display e tastiera di controllo.

Fondamento giuridico e criteri di classificazione

La Commissione richiama il regolamento (CEE) n. 2658/87 sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla tariffa doganale comune, nonché il regolamento (UE) n. 952/2013 sul codice doganale dell’Unione, in particolare gli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2. La classificazione è determinata secondo le regole generali 1 e 6 della Nomenclatura combinata, la nota 3 alla sezione XVI, la nota 5(E) al capitolo 84 e il testo delle voci 8521 e 8521 90 00.

Esclusione delle classificazioni alternative

L’allegato spiega che, in ragione delle sue caratteristiche oggettive, l’apparecchio non può essere considerato una macchina automatica per il trattamento dei dati del capitolo 8471, perché svolge una funzione specifica diversa dal trattamento dati ai sensi della nota 5(E) al capitolo 84. È altresì esclusa la classificazione alla voce 8517, perché la trasmissione e ricezione dei dati è solo accessoria rispetto alla funzione principale di videoregistrazione. La Commissione richiama a sostegno anche la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare le sentenze Ikegami Electronics e G. E. Security.

Effetto vincolante e periodo transitorio per le ITV

Il regolamento prevede espressamente che eventuali informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate e non conformi alla nuova classificazione possano continuare a essere invocate per tre mesi dall’entrata in vigore, in linea con l’articolo 34, paragrafo 9, del codice doganale dell’Unione. Si tratta di una misura di coordinamento per attenuare gli effetti immediati del cambio di classificazione.

Entrata in vigore e portata generale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua funzione è assicurare uniformità interpretativa e applicativa nella classificazione doganale del bene descritto, con effetti rilevanti per operatori economici, spedizionieri e professionisti della fiscalità doganale.

Disposizioni principali

Classificazione doganale del bene descritto nell’allegato

L’articolo 1 dispone che i beni descritti nella colonna (1) della tabella dell’allegato sono classificati nella Nomenclatura combinata sotto il codice CN indicato nella colonna (2), ossia 8521 90 00.

Motivazione tecnica della classificazione

L’allegato chiarisce che l’apparecchio, pur includendo processore, memoria, interfacce di rete e software di gestione telecamere, ha come funzione principale la videoregistrazione in un sistema di sicurezza e sorveglianza. Per tale ragione è esclusa la classificazione al capitolo 8471 come macchina automatica per il trattamento dei dati e al capitolo 8517 come apparato di trasmissione/ricezione dati, poiché tali funzioni sono ancillari.

Regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013, per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinatacommercio internazionale

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