Regolamento (UE) 2021/531
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/531 della Commissione del 22 marzo 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di un attacco per obiettivo in metallo e plastica destinato a videocamere digitali, individuandolo nel codice NC 9002 11 00. La Commissione adotta la misura per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata e per chiarire il corretto inquadramento doganale della merce descritta nell’allegato. Viene inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo regolamento.
Classificazione doganale nella nomenclatura combinata di un attacco/adattatore per obiettivi destinato a videocamere digitali, con definizione del relativo codice NC e periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato al regolamento, vale a dire agli articoli aventi le caratteristiche tecniche indicate nella tabella, ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata dell’Unione. Rileva per gli operatori doganali, importatori ed esportatori che presentano o utilizzano informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) relative alle merci interessate. L’effetto è valido in tutti gli Stati membri ed entra in applicazione dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; le ITV non conformi possono essere invocate solo per tre mesi dalla data di entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/531 della Commissione è adottato per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata prevista dal regolamento (CEE) n. 2658/87. La misura interviene sulla classificazione doganale di una specifica merce descritta nell’allegato, in un contesto in cui la corretta qualificazione tariffaria è rilevante per l’applicazione delle misure doganali e commerciali dell’Unione.
Finalità e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, quale base per adottare disposizioni sulla classificazione. Il considerando sottolinea che, per assicurare uniformità, è necessario stabilire il codice NC corretto per le merci descritte nell’allegato, secondo le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata.
Ambito oggettivo della classificazione
L’allegato riguarda un attacco per obiettivo in metallo e plastica con connessione a baionetta, di dimensioni approssimative 92 × 86 × 35,1 mm. L’articolo è destinato a essere fissato sulla parte anteriore di una videocamera digitale, tra la videocamera e l’obiettivo, e serve a consentire l’uso di obiettivi con videocamere digitali aventi filettatura di collegamento di dimensione diversa, con controllo meccanico del diaframma mediante rotazione dell’adattatore.
Codice NC assegnato e ragioni dell’esclusione di altre voci
La merce è classificata nel codice NC 9002 11 00, come accessorio per obiettivi della voce 9002. La motivazione richiama le regole generali 1 e 6, la nota 1 m) della sezione XVI, la nota 2 b) del capitolo 90 e il testo dei codici NC interessati. È espressamente esclusa la classificazione nella voce 8529, poiché il bene non è indispensabile al funzionamento della videocamera digitale. È inoltre esclusa la voce 8479, poiché il bene è più specificamente compreso in un’altra voce del capitolo 90; il testo richiama anche la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa Unomedical (C-152/10).
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Il regolamento tutela in via transitoria le informazioni tariffarie vincolanti non conformi alla nuova classificazione: esse possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore. Il termine opera in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013 e consente agli operatori di adeguarsi alla nuova classificazione.
Entrata in vigore e portata generale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi su tutto il territorio doganale dell’Unione.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il caso concreto, l’articolo descritto come attacco per obiettivo in metallo e plastica con connessione a baionetta, destinato a essere fissato sulla parte anteriore di una videocamera digitale e a consentire l’uso di obiettivi con filettatura diversa, è classificato nel codice NC 9002 11 00.
Motivazione giuridico-tecnica della classificazione
La classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, sulla nota 1 m) della sezione XVI, sulla nota 2 b) del capitolo 90 e sul testo dei codici NC 9002 e 9002 11 00. È esclusa la voce 8529 perché l’articolo non è indispensabile al funzionamento della videocamera digitale; è esclusa anche la voce 8479 perché l’articolo rientra più specificamente in un altro capitolo della nomenclatura.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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