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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/530

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/530 della Commissione del 22 marzo 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32021R0530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione uniforme nella nomenclatura combinata di una specifica apparecchiatura elettromeccanica portatile per la cura del viso, assegnandola al codice NC 8509 80 00. La misura è adottata per garantire un’applicazione omogenea della tariffa doganale comune e della nomenclatura combinata in tutti gli Stati membri. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi già rilasciate.

Classificazione nella nomenclatura combinata di talune merci, con effetti uniformi sulla tariffa doganale dell’Unione e sulle informazioni tariffarie vincolanti.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, limitatamente alla loro classificazione doganale nella nomenclatura combinata (NC). Rileva per gli operatori economici, gli importatori e le autorità doganali degli Stati membri, con efficacia diretta nell’ordinamento UE. Prevede inoltre una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) non conformi al regolamento, utilizzabili per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Non contiene esclusioni generali, ma la classificazione riguarda solo la merce specificamente descritta nell’allegato.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/530 della Commissione interviene per assicurare l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione, classificando una specifica apparecchiatura elettromeccanica portatile per la cura personale della pelle. La misura si inserisce nel sistema della tariffa doganale comune e si fonda sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combianta nonché sulla disciplina doganale dell’Unione.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, oltre al regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune. Nei considerando si sottolinea che l’adozione di disposizioni specifiche è necessaria per garantire un’applicazione uniforme della NC e che le merci descritte nell’allegato devono essere classificate secondo il codice indicato, in virtù delle motivazioni tecniche riportate.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente le merci descritte nell’allegato. Nel caso concreto, si tratta di un apparecchio elettromeccanico portatile a mano, di forma ovale, con alloggiamento impermeabile, motore elettrico incorporato e spazzole di silicone, destinato alla pulizia del viso mediante detergente e vibrazioni, con funzione accessoria di massaggio. La disciplina produce effetti per gli operatori doganali, gli importatori e, in generale, per le autorità degli Stati membri chiamate ad applicare la classificazione tariffaria.

Criteri di classificazione utilizzati

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI in combinato disposto con la nota 3 del capitolo 90, dalla nota 4 b) del capitolo 85 e dal testo dei codici NC 8509 e 8509 80 00. La Commissione qualifica il prodotto come apparecchio domestico per la pulizia del viso, ritenendo che la funzione di massaggio sia meramente accessoria. Di conseguenza viene esclusa la classificazione nella voce 9019 come apparecchio per massaggio.

Dispositivo di classificazione

L’articolo 1 impone la classificazione della merce nell’allegato nel codice NC 8509 80 00, cioè come altro apparecchio elettromeccanico con motore elettrico incorporato, per uso domestico. La scelta del codice è quindi vincolante per l’applicazione uniforme della tariffa e per la gestione delle dichiarazioni doganali relative a prodotti corrispondenti alla descrizione dell’allegato.

Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio

L’articolo 2 introduce una clausola di salvaguardia per le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate e non conformi al regolamento. Tali informazioni possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in linea con l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Si tratta di un termine transitorio utile per l’adeguamento degli operatori alle nuove determinazioni classificatorie.

Entrata in vigore ed efficacia

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato nel sistema doganale dell’Unione una volta decorso il termine di vacatio.

Disposizioni principali

Classificazione della merce nell’allegato

L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella in allegato siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto descritto, un apparecchio elettromeccanico portatile a mano per la cura personale della pelle con motore elettrico incorporato e funzione di pulizia del viso con effetto accessorio di massaggio, il codice attribuito è 8509 80 00.

Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e criteri interpretativi

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, e richiama le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata del regolamento (CEE) n. 2658/87. La classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6, sulla nota 3 della sezione XVI, sulla nota 3 del capitolo 90, sulla nota 4 b) del capitolo 85 e sul testo dei codici NC 8509 e 8509 80 00.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinatainformazioni tariffarie vincolanti

Testo integrale

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