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Ordinanza

Ordinanza n. 775/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza n. 2755/2025, relativa all’accertamento dell’illegittimità del silenzio del Comune sulle opere di manutenzione e ripristino dell’area

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (condominio)

Prevale il privato

La controversia

Il condominio aveva proposto ricorso contro il silenzio serbato dal Comune di Palermo sull’istanza/diffida dell’8 maggio 2025, con cui aveva chiesto interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della copertura del canale Passo di Rigano, del manto stradale e della viabilità carrabile e pedonale sul largo Principe di Paternò, nonché del decoro urbano dell’area. Dopo la sentenza n. 2755/2025 del 17 dicembre 2025, che aveva definito la controversia, l’amministrazione non aveva ancora dato esecuzione al giudicato. Il condominio ha quindi presentato istanza, in data 23 febbraio 2026, per la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha rilevato la mancata esecuzione della sentenza n. 2755/2025 e ha accolto l’istanza del ricorrente. Ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Palermo, o un funzionario da lui delegato munito della necessaria professionalità, incaricandolo di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il commissario dovrà previamente verificare eventuali iniziative già intraprese nel frattempo dal Comune resistente. La Segreteria è stata incaricata di comunicare il provvedimento al Prefetto di Palermo.

Massime di principio

  • In caso di mancata esecuzione di un giudicato amministrativo da parte dell’amministrazione obbligata, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo in un’autorità o in un funzionario dotato della necessaria professionalità e assegnandogli un termine per l’esecuzione.
  • Prima di adottare gli atti sostitutivi, il commissario ad acta deve verificare le eventuali iniziative già intraprese dall’amministrazione nelle more del giudizio di ottemperanza, così da coordinare l’attività sostitutiva con quella eventualmente già svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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