Cassazione Penale, Sentenza n. 34260/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 17/06/2021 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato o riformulato condanne per reati connessi alla percezione indebita di contributi pubblici e a false attestazioni/certificazioni (artt. 56, 316-ter, 481 c.p.). Le censure riguardavano in particolare: mancato riconoscimento di attenuanti (art. 323-bis e attenuanti generiche ex art. 133 c.p.), errata esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (per la pluralità delle attestazioni e l'entità del contributo) e la carenza di prova in ordine alla responsabilità di Mongardi. Alcuni ricorrenti deducevano inoltre vizi di motivazione nella valutazione della spontaneità della restituzione e dell'assenza di danno concreto all'ente erogante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha disposto: per Rasia, Polazzi e Ramosi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati a loro carico si sono estinti per prescrizione (la prescrizione, calcolata secondo la disciplina vigente al momento dei fatti e tenuto conto delle interruzioni, è maturata prima del provvedimento della Cassazione). Per l'imputata Mongardi il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Cassazione ha ritenuto insostenibili le doglianze che chiedevano una rivalutazione di merito (colpevolezza, tenuità del fatto, riconoscimento delle attenuanti generiche). Per Mongardi sono state altresì condannate le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Riferimento alla tentata consumazione del reato: usato nella contestazione del reato di tentata percezione indebita di erogazioni pubbliche.
art. 316-ter c.p.
Norma che sanziona la percezione indebita di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico; la condotta contestata rientra in questo articolo.
art. 481 c.p.
Falso ideologico in certificazioni: norma applicata ai soggetti che attestavano falsamente la conformità degli impianti.
art. 323-bis c.p.
Richiamata dai ricorrenti quale attenuante speciale la cui mancata valutazione motivata nel provvedimento di merito è stata censurata; la Corte ha osservato l'assenza di motivazione nel caso di Rasia.
art. 133 c.p.
Fattori per il riconoscimento delle attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudice del merito deve darne conto e che la Cassazione sindaca la motivazione solo se contraddittoria o insufficiente.
art. 159, comma 1, n. 3, c.p.
Norma richiamata per gli effetti sospensivi/interruzioni del decorso della prescrizione; utile per il calcolo del termine di estinzione.
art. 129, comma 1, c.p.p.
Principio secondo cui cause di estinzione sopravvenute al provvedimento impugnato sono rilevabili d'ufficio dalla Corte di cassazione, salvo che tutti i motivi del ricorso siano inammissibili.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente alla Corte la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata contro Mongardi.
Massime di principio
- Se sopravviene la prescrizione del reato, la Corte di cassazione può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza senza rinvio, anche se in precedenza erano pendenti censure sulla motivazione, purché i motivi del ricorso non siano tutti manifestamente inammissibili.
- La presenza di una causa estintiva (es. prescrizione) limita il sindacato di Cassazione sui vizi di motivazione: non si procede al controllo di merito quando il giudice del rinvio dovrebbe comunque dichiarare l'estinzione del reato.
- Le questioni di fatto (valutazione della colpevolezza, riconoscimento della particolare tenuità del fatto, valutazione delle attenuanti generiche) sono, di regola, riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione salvo vizio logico, contraddittorietà o omessa valutazione di elementi decisivi.
- La mancata motivazione specifica sul mancato riconoscimento di una particolare attenuante (es. art. 323-bis) integra motivo di annullamento con rinvio, se non sopravvenga una causa estintiva che renda inutile il rinvio.
- La spontaneità della restituzione di somme percepite indebitamente può essere valutata anche alla luce dell'esistenza di garanzie (fidejussione): la presenza di garanzie può indurre il giudice a ritenere non spontanea la restituzione.
- La pluralità formale di atti (più certificazioni) non elimina automaticamente la gravezza della condotta se il giudice ritiene che le attestazioni costituiscano un progetto organizzato finalizzato all'illecito; il carattere integrato e l'entità del profitto possono escludere la particolare tenuità.
- Un ricorso che contenga solo richieste di rivalutazione delle prove o interpretazioni alternative dei fatti è spesso inammissibile in Cassazione perché equivale a una domanda di merito.
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