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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34260/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 17/06/2021 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato o riformulato condanne per reati connessi alla percezione indebita di contributi pubblici e a false attestazioni/certificazioni (artt. 56, 316-ter, 481 c.p.). Le censure riguardavano in particolare: mancato riconoscimento di attenuanti (art. 323-bis e attenuanti generiche ex art. 133 c.p.), errata esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (per la pluralità delle attestazioni e l'entità del contributo) e la carenza di prova in ordine alla responsabilità di Mongardi. Alcuni ricorrenti deducevano inoltre vizi di motivazione nella valutazione della spontaneità della restituzione e dell'assenza di danno concreto all'ente erogante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha disposto: per Rasia, Polazzi e Ramosi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati a loro carico si sono estinti per prescrizione (la prescrizione, calcolata secondo la disciplina vigente al momento dei fatti e tenuto conto delle interruzioni, è maturata prima del provvedimento della Cassazione). Per l'imputata Mongardi il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Cassazione ha ritenuto insostenibili le doglianze che chiedevano una rivalutazione di merito (colpevolezza, tenuità del fatto, riconoscimento delle attenuanti generiche). Per Mongardi sono state altresì condannate le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Riferimento alla tentata consumazione del reato: usato nella contestazione del reato di tentata percezione indebita di erogazioni pubbliche.

  • art. 316-ter c.p.

    Norma che sanziona la percezione indebita di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico; la condotta contestata rientra in questo articolo.

  • art. 481 c.p.

    Falso ideologico in certificazioni: norma applicata ai soggetti che attestavano falsamente la conformità degli impianti.

  • art. 323-bis c.p.

    Richiamata dai ricorrenti quale attenuante speciale la cui mancata valutazione motivata nel provvedimento di merito è stata censurata; la Corte ha osservato l'assenza di motivazione nel caso di Rasia.

  • art. 133 c.p.

    Fattori per il riconoscimento delle attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudice del merito deve darne conto e che la Cassazione sindaca la motivazione solo se contraddittoria o insufficiente.

  • art. 159, comma 1, n. 3, c.p.

    Norma richiamata per gli effetti sospensivi/interruzioni del decorso della prescrizione; utile per il calcolo del termine di estinzione.

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    Principio secondo cui cause di estinzione sopravvenute al provvedimento impugnato sono rilevabili d'ufficio dalla Corte di cassazione, salvo che tutti i motivi del ricorso siano inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente alla Corte la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata contro Mongardi.

Massime di principio

  • Se sopravviene la prescrizione del reato, la Corte di cassazione può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza senza rinvio, anche se in precedenza erano pendenti censure sulla motivazione, purché i motivi del ricorso non siano tutti manifestamente inammissibili.
  • La presenza di una causa estintiva (es. prescrizione) limita il sindacato di Cassazione sui vizi di motivazione: non si procede al controllo di merito quando il giudice del rinvio dovrebbe comunque dichiarare l'estinzione del reato.
  • Le questioni di fatto (valutazione della colpevolezza, riconoscimento della particolare tenuità del fatto, valutazione delle attenuanti generiche) sono, di regola, riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione salvo vizio logico, contraddittorietà o omessa valutazione di elementi decisivi.
  • La mancata motivazione specifica sul mancato riconoscimento di una particolare attenuante (es. art. 323-bis) integra motivo di annullamento con rinvio, se non sopravvenga una causa estintiva che renda inutile il rinvio.
  • La spontaneità della restituzione di somme percepite indebitamente può essere valutata anche alla luce dell'esistenza di garanzie (fidejussione): la presenza di garanzie può indurre il giudice a ritenere non spontanea la restituzione.
  • La pluralità formale di atti (più certificazioni) non elimina automaticamente la gravezza della condotta se il giudice ritiene che le attestazioni costituiscano un progetto organizzato finalizzato all'illecito; il carattere integrato e l'entità del profitto possono escludere la particolare tenuità.
  • Un ricorso che contenga solo richieste di rivalutazione delle prove o interpretazioni alternative dei fatti è spesso inammissibile in Cassazione perché equivale a una domanda di merito.

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