Sentenza del 11/06/2019 n. 6937 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima n. 114/2019 PROCESSO TRIBUTARIO - SPESE DI LITE - Responsabilità aggravata per lite temeraria - Onere della prova del danno - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa massima stabilisce che la domanda risarcitoria non può fondarsi sulla sola temerarietà della lite o sulla soccombenza della controparte. È necessario indicare concretamente quali danni siano stati subiti e fornire elementi utili a identificarli e quantificarli. In assenza di tali allegazioni, la richiesta risarcitoria non può essere accolta, neppure mediante una liquidazione equitativa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'onere della prova in una domanda di risarcimento per responsabilità aggravata da lite temeraria. La parte istante deve allegare e dimostrare, anche attraverso gli elementi desumibili dagli atti di causa, l'esistenza dei danni subiti, specificandone il tipo e gli elementi costitutivi, in modo da permettere al giudice di procedere alla loro quantificazione, eventualmente anche in via equitativa.
Norme richiamate
Art. 96 del codice di procedura civile
Responsabilità aggravata per lite temeraria
Chi richiede il risarcimento deve allegare gli elementi di fatto necessari a dimostrare l'esistenza del danno, individuarne la natura e consentirne la quantificazione, anche equitativa.
Massime di principio
- La responsabilità aggravata per lite temeraria non deriva automaticamente dalla soccombenza o dalla proposizione di una domanda infondata.
- Chi chiede il risarcimento deve indicare concretamente il danno subito, specificandone natura, entità ed elementi costitutivi.
- La liquidazione equitativa è possibile solo quando l'esistenza del danno sia stata allegata e provata, ma la sua precisa quantificazione risulti difficile; non sostituisce la prova dell'esistenza del danno.
- In una situazione analoga è opportuno documentare le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali della condotta processuale, collegandole causalmente alla lite temeraria.
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