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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2355/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 04/05/2023 del Tribunale di sorveglianza di Brescia che, investito dopo la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Brescia relativa alla condanna a 2 anni e 8 mesi per reati commessi nel dicembre 2022, ha confermato la carcerazione in luogo degli arresti domiciliari esecutivi ritenendoli incompatibili con la nuova ordinanza di custodia cautelare (reati di atti persecutori e incendio). Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 51-ter Ord. pen. perché la revoca sarebbe stata motivata da condotte anteriori alla concessione della misura alternativa mentre la revoca può fondarsi solo su fatti successivi; insisteva inoltre sulla sua recente collaborazione con la giustizia e sulle dichiarazioni confessorie rese; (2) vizio di motivazione per aver il Tribunale dato per decisivo il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura da parte del giudice della cognizione, delegando così ad altra autorità una valutazione di sua competenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio. La Corte ha chiarito che l'insorgere di una misura cautelare non determina automaticamente la revoca degli arresti domiciliari esecutivi: il Tribunale deve valutare, in sede di art. 51-ter Ord. pen., se il provvedimento sopravvenuto introduca nuovi elementi tali da incidere sulla perdurante idoneità della misura alternativa rispetto ai fini rieducativi e preventivi. L'ordinanza impugnata aveva omesso di valutare compiutamente gli elementi favorevoli prodotti dalla difesa (collaborazione, dichiarazioni confessorie, lungo periodo di osservanza delle prescrizioni) e aveva assunto erroneamente l'automatismo revocatorio; per tali ragioni la motivazione è risultata lacunosa e si è disposta la rinnovazione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Il comma 10: "nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti"

    Regola la sospensione dell'ordine di esecuzione per il condannato già sottoposto ad arresti domiciliari: il periodo trascorso è equiparato a pena espunta e pone il magistrato di sorveglianza nella competenza di gestione del regime domiciliare; in caso di sopravvenuta incompatibilità il magistrato può sospendere e deve investire il Tribunale di sorveglianza per la decisione.

  • art. 51-ter Ord. pen.

    Attribuisce al Tribunale di sorveglianza la valutazione, in sede di verifica per l'eventuale applicazione o prosecuzione della misura alternativa, dei presupposti che legittimano l'ammissione alla detenzione domiciliare; la decisione non è una mera convalida della misura cautelare sopravvenuta ma una verifica complessiva della meritevolezza del beneficio.

  • art. 47-ter Ord. pen.

    Definisce le attribuzioni del magistrato di sorveglianza nella gestione della custodia domestica; il comma 6 individua le situazioni di incompatibilità che possono determinare la sospensione cautelativa e il necessario intervento del Tribunale.

Massime di principio

  • L'insorgere di una misura cautelare non comporta automaticamente la revoca degli arresti domiciliari esecutivi: il Tribunale di sorveglianza deve valutare se la nuova misura introduca elementi nuovi e rilevanti rispetto alla precedente valutazione sulla idoneità della misura alternativa.
  • Il giudizio ex art. 51-ter Ord. pen. è una verifica autonoma e compiuta della meritevolezza del beneficio (prosecuzione, sostituzione o revoca) e richiede motivazione specifica sul significato concreto delle condotte contestate, sia considerate singolarmente sia in rapporto ad altri elementi probatori.
  • Il magistrato di sorveglianza può sospendere cautelativamente la detenzione domiciliare, ma la sospensione è efficace solo se il Tribunale è investito e decide nei termini di legge; la competenza rimane del Tribunale per la decisione di merito.
  • Devono essere valorizzati sia gli elementi ostativi (gravità e attualità dei fatti contestati) sia gli elementi favorevoli prodotti dalla difesa (collaborazione, dichiarazioni confessorie, comportamento osservante durante il periodo domiciliare) nella determinazione della continuazione o revoca della misura alternativa.
  • Non è ammessa una valutazione meramente sostitutiva o delegata ad altra autorità: il Tribunale non può limitarsi a richiamare il rigetto di istanze da parte del giudice della cognizione senza compiere una propria e motivata valutazione dei presupposti per l'ammissione o la revoca della misura alternativa.

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