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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27746/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento di una somma di euro 818,06 richiesta da un lavoratore a titolo di una tantum prevista dall’allegato A del c.c.n.l. Mobilità/Attività Ferroviarie del 28 giugno 2012, con funzione di copertura del periodo 1 gennaio 2009-31 agosto 2012 in relazione al mancato rinnovo del contratto collettivo. Il lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze della società ricorrente solo dal 1 luglio 2009 al 31 maggio 2011. La società aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, respinta in primo e secondo grado. In cassazione ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse ignorato il criterio letterale nell’interpretazione delle previsioni collettive; 2) nullità della sentenza per apparenza di motivazione ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la decisione si fondasse in modo non adeguatamente motivato sul verbale di accordo del 12 luglio 2013 e su ulteriori documenti. La Corte d’appello aveva ritenuto che gli accordi collettivi successivi, letti insieme ai comunicati sindacali e datoriali e alla condotta delle parti, esprimessero la volontà di riconoscere l’una tantum a tutti i dipendenti del settore, pro quota, anche per periodi lavorativi resi presso diversi datori succedutisi nel tempo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione, escludendo che la sentenza d’appello fosse affetta da motivazione apparente, poiché il percorso logico-giuridico era chiaramente ricostruibile. Ha inoltre ritenuto non pertinenti le doglianze sull’interpretazione letterale del c.c.n.l. 28 giugno 2012, poiché la decisione di merito non si fondava solo su tale testo, ma soprattutto su pattuizioni collettive successive e sui relativi comunicati, considerate vincolanti per la società ricorrente. La Corte ha anche osservato che il precedente richiamato dalla società non era incompatibile con l’esito raggiunto, perché riguardava solo l’interpretazione del contratto collettivo del 2012, mentre qui erano state valorizzate fonti ulteriori. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Richiamati come norme sulla interpretazione del contratto; la censura della ricorrente è stata respinta perché non colpiva le effettive rationes decidendi basate su accordi collettivi successivi e condotta complessiva delle parti.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso la nullità perché la motivazione consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e non meramente apparente.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato quale parametro ermeneutico; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse inconferente rispetto alla reale base decisoria.

Massime di principio

  • La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza, pur sintetica, consente di ricostruire in modo lineare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • In sede di legittimità, una censura sull’interpretazione letterale di una clausola contrattuale è inammissibilmente inconferente se la decisione di merito si fonda in modo decisivo su accordi successivi e su elementi interpretativi diversi da quelli specificamente contestati.
  • Quando le parti collettive, anche attraverso accordi successivi e comportamenti concludenti, manifestano una volontà comune diversa dalla lettura isolata del testo originario, il giudice può valorizzare tali elementi per attribuire alla prestazione economica una portata più ampia, purché il ragionamento sia coerentemente motivato.
  • Il precedente di legittimità che interpreti un testo contrattuale non esclude soluzioni diverse se la controversia attuale si fonda su ulteriori pattuizioni collettive o su un diverso complesso ermeneutico.
  • L’interpretazione degli accordi collettivi deve essere verificata rispetto alle effettive rationes decidendi della sentenza impugnata; la critica che attacca una fonte non decisiva non può condurre alla cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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