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Sentenza

Sentenza del 16/09/2016 n. 18239 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2002, rilevando una percentuale media di ricarico documentale del 26,31%, notevolmente inferiore al 60% riscontrato in sede di verifica. Dopo la conferma dell'annullamento dell'accertamento da parte dei giudici tributari di merito, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, principalmente, la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o inesistente, in violazione dell'art. 36 c.p.c., n. 4, e, in subordine, l'insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo. La società ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo tempestivo il ricorso dell'Agenzia in considerazione dei termini applicabili e della sospensione feriale. Ha poi accolto il primo motivo, rilevando che la Commissione tributaria regionale aveva motivato la decisione in modo meramente tautologico, limitandosi a richiamare adesivamente e senza autonoma analisi la sentenza di primo grado. Tale motivazione non consentiva di individuare e controllare la ratio decidendi e integrava quindi una motivazione apparente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    Disciplina il termine lungo per proporre impugnazione; la Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia, tenendo conto anche dei periodi di sospensione feriale.

  • Art. 36 c.p.c., n. 4

    Richiede che la sentenza contenga una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione. Un richiamo generico, adesivo e acritico alla sentenza di primo grado non è sufficiente quando non consente di individuare la ratio decidendi.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Consente di ricorrere per cassazione quando la sentenza è affetta da nullità processuale, inclusa la motivazione apparente o sostanzialmente inesistente.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Prevede il ricorso per cassazione per insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo; nel caso concreto il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento della censura relativa alla motivazione apparente.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria d'appello deve esporre in modo autonomo e comprensibile le ragioni della decisione; il semplice rinvio alla motivazione di primo grado, privo di valutazione critica delle censure d'appello, può determinare la nullità della sentenza.
  • La motivazione è apparente quando utilizza formule generiche o tautologiche che non permettono di comprendere quali fatti e quali argomenti giuridici abbiano determinato la decisione.
  • Quando la Cassazione rileva un vizio di motivazione apparente, normalmente non decide direttamente il merito, ma cassa la sentenza e rinvia la causa a un diverso collegio del giudice di merito.
  • La tempestività del ricorso deve essere valutata considerando il termine applicabile e i periodi di sospensione feriale, che possono spostare la scadenza dell'impugnazione.
  • L'accoglimento di una censura processuale preliminare può rendere assorbiti gli ulteriori motivi riguardanti il merito o altri profili della motivazione.

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