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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44323/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per illegittimità della pena inflitta (mancata applicazione della sanzione pecuniaria congiunta alla pena detentiva) e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'illegalità della pena inflitta dal Tribunale di Firenze, che, su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., aveva applicato al resistente solo la pena detentiva (2 mesi di arresto, sospesa condizionalmente) nonostante la fattispecie di guida senza patente con recidiva nel biennio preveda la pena congiunta dell'ammenda (da €2.257 a €9.032) e dell'arresto fino a un anno. La questione è connessa alla depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 8/2016, che ha trasformato in illecito amministrativo le violazioni punite unicamente con pena pecuniaria, senza però riguardare l'ipotesi aggravata da recidiva.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

    La norma prevede, nella sua ipotesi aggravata (recidiva nel biennio), una pena congiunta: ammenda e possibile arresto fino a un anno. Tale trattamento sanzionatorio non è stato modificato dalla depenalizzazione del 2016 per l'ipotesi pecuniaria non aggravata.

  • art. 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

    Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.

    La depenalizzazione riguarda solo le violazioni punite esclusivamente con pena pecuniaria; le ipotesi aggravate che prevedono detentive restano reato autonomo e conservano il trattamento sanzionatorio congiunto. Non è possibile sostituire la pena pecuniaria con la sola pena detentiva.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamata perché il Tribunale aveva deciso sulla base dell'accordo tra le parti; tuttavia l'accordo non può legittimare un'applicazione di pena contraria al dettato normativo obbligatorio sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 163 cod. pen.

    Rilevante in quanto il Tribunale aveva concesso la sospensione condizionale della pena; la Corte ha però richiamato che la sospensione non esclude l'obbligo di applicare la componente pecuniaria prevista dalla legge.

Massime di principio

  • Se una norma penale prevede una pena congiunta (es. ammenda e arresto) il giudice non può limitarsi ad infliggere solo una delle componenti: va rispettato l'iter sanzionatorio previsto dalla legge.
  • La depenalizzazione amministrativa (d.lgs. n. 8/2016) opera solo per le ipotesi punite esclusivamente con sanzione pecuniaria; le ipotesi aggravate che prevedono detentiva restano reato autonomo e mantengono la doppia natura della pena.
  • Un accordo tra le parti ex art. 444 c.p.p. non può sanare una irregolarità costituzionale o una violazione inequivocabile del trattamento sanzionatorio previsto dalla legge.
  • In caso di errore di applicazione della pena essenziale (per esempio omissione della componente pecuniaria obbligatoria), la Corte di Cassazione può annullare la sentenza anche senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti per il prosieguo.
  • La sospensione condizionale della pena o altri benefici (non menzione, ecc.) non eliminano l'obbligo di applicare le sanzioni previste dalla legge nella loro completezza.

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