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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05459/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento catastale con cui, all’esito di procedura DOCFA originata da una denuncia di variazione per fusione e diversa distribuzione degli spazi interni, l’amministrazione aveva rettificato la classe e la rendita di alcuni immobili siti in Messina. In particolare, per un immobile era stata modificata la classe da 10^ a 13^ con aumento della rendita, mentre per altri immobili la classe era stata elevata da 2^ a 3^ con conseguente incremento delle rendite. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata perché il giudice regionale ha ritenuto adeguatamente motivato l’atto. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 e dell’art. 3 L. n. 241/1990, sostenendo che la motivazione fosse apparente o comunque insufficiente: l’ufficio avrebbe richiamato clausole di stile e riferimenti comparativi errati, senza spiegare le ragioni della rettifica né dimostrare la correttezza dei parametri utilizzati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nelle ipotesi di classamento conseguente a procedura DOCFA promossa dal contribuente, l’obbligo motivazionale dell’avviso è soddisfatto quando l’ufficio si limiti a indicare i dati oggettivi e la classe attribuita, purché i dati di fatto dichiarati non siano stati disattesi ma solo rivalutati tecnicamente. Nel caso concreto la rettifica riguardava la sola classe e la rendita, cioè profili reddituali/tecnici, a fronte di una denuncia di variazione presentata dalla stessa contribuente; pertanto non era necessaria una motivazione più analitica. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte ne distingue l’ambito rispetto alla procedura DOCFA, ribadendo che il caso concreto non riguardava una revisione massiva di microzona ma un classamento conseguente a denuncia del contribuente.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato quale parametro generale di motivazione; la Corte afferma che, nel caso DOCFA con mera rivalutazione tecnica dei dati dichiarati, la motivazione può essere sintetica e non deve essere particolarmente analitica.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale indicata come veicolo del motivo di legittimità per violazione di legge.

  • art. 1, comma 1, d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    consente la dichiarazione DOCFA per unità immobiliari di nuova costruzione o per variazione dello stato dei beni; la Corte lo richiama per qualificare la procedura seguita nel caso concreto.

  • art. 23-quater d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012, n. 135

    richiamato solo per precisare il passaggio di competenze dall’Agenzia del Territorio all’Agenzia delle Entrate dal 1 dicembre 2012.

  • art. 9 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    richiamato per chiarire che la classe ha natura reddituale, indicando la rendita lorda media ordinaria ritraibile dall’unità immobiliare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, quando il classamento avviene su iniziativa del contribuente, l’avviso dell’ufficio è sufficientemente motivato se indica i dati catastali e la classe attribuita, purché l’amministrazione non contesti gli elementi di fatto dichiarati ma li rivaluti tecnicamente.
  • Se la difformità tra rendita proposta e rendita attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica degli stessi elementi dichiarati dal contribuente, non è necessaria una motivazione analitica sulle singole circostanze di fatto.
  • La motivazione dell’atto catastale deve essere più approfondita solo quando l’ufficio disattende gli elementi fattuali indicati dal contribuente o introduce un diverso quadro fattuale rispetto a quello dichiarato.
  • Nei giudizi di legittimità in materia catastale non è consentito integrare ex post la motivazione dell’atto impugnato; tuttavia, nel caso di classamento conseguente a DOCFA e di mera rivalutazione tecnica, la motivazione originaria può essere sintetica perché già idonea a delimitare la pretesa e il diritto di difesa.

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