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Sentenza

Sentenza del 12/12/2018 n. 2237 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una comunicazione di rimborso di euro 4.225,72, con proposta di compensazione parziale rispetto a un debito IRES 2008 di euro 32.751,24, fondato su una cartella di pagamento. La società contestava la validità della comunicazione, notificata dopo la sua cancellazione per incorporazione, e soprattutto la cartella, sostenendo di non averne mai avuto conoscenza. La cartella era stata notificata mediante la procedura per irreperibilità assoluta, con deposito presso la casa comunale e affissione all'albo, sebbene la sede sociale risultasse stabilmente ubicata nell'indirizzo indicato. La società sosteneva quindi che avrebbe dovuto essere applicata la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. per l'irreperibilità relativa. L'Amministrazione sosteneva invece la correttezza della notifica e affermava che il contenuto della relata, in quanto atto pubblico, potesse essere contestato soltanto mediante querela di falso.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, dichiarando nulla la notifica della cartella e illegittime la comunicazione di rimborso e la proposta di compensazione. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Amministrazione e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto illegittima la procedura di irreperibilità assoluta, poiché la società aveva mantenuto la propria sede nell'indirizzo indicato e tale circostanza risultava dalla visura camerale e dalla successiva notifica della proposta di compensazione allo stesso indirizzo. Ha inoltre stabilito che le informazioni della relata relative al fatto che la società fosse sconosciuta all'indirizzo non erano necessariamente assistite da fede privilegiata e potevano essere contestate con mezzi ordinari, senza querela di falso. La nullità della notifica della cartella ha assorbito le ulteriori eccezioni. L'appellante è stata condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate in appello in euro 2.700,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973

    La procedura di notifica per irreperibilità assoluta può essere utilizzata quando il contribuente non abbia, nel territorio comunale, abitazione, ufficio o azienda. Non è corretta quando l'indirizzo del contribuente è noto e la sede risulta effettivamente esistente.

  • Art. 140 c.p.c.

    Disciplina la notifica in caso di irreperibilità relativa, ossia quando l'indirizzo del destinatario è noto ma il destinatario non viene trovato temporaneamente. In tale situazione devono essere rispettati gli adempimenti previsti dalla norma, diversi da quelli dell'irreperibilità assoluta.

  • Cassazione civile, sentenza n. 29974/2017

    Non tutte le attestazioni contenute nella relazione di notifica sono destinate a far fede fino a querela di falso.

    La fede privilegiata della relata riguarda le attività compiute direttamente dal notificatore, i fatti avvenuti in sua presenza e le dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco. Non copre necessariamente le valutazioni o le informazioni apprese da terzi, come la dichiarazione che il destinatario sia sconosciuto all'indirizzo.

  • Cassazione civile, sentenza n. 8799/2000

    La parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza, con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso.

    Le circostanze della relata non assistite da fede privilegiata possono essere contestate e provate con ordinari mezzi di prova, senza instaurare necessariamente un procedimento di querela di falso.

  • Cassazione civile, sentenza n. 9826/1998

    La parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza, con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso.

    La presunzione di veridicità di determinate informazioni contenute nella relata può essere superata mediante documenti e altri mezzi probatori ordinari.

Massime di principio

  • La notifica per irreperibilità assoluta è legittima solo quando il destinatario non abbia alcuna abitazione, sede, ufficio o azienda conosciuta nel territorio comunale; se l'indirizzo è noto, occorre applicare la procedura di cui all'art. 140 c.p.c.
  • La dichiarazione del notificatore secondo cui il destinatario è sconosciuto all'indirizzo non è automaticamente incontestabile con querela di falso: se deriva da informazioni o valutazioni non direttamente percepite dal notificatore, può essere confutata con documenti e altri mezzi di prova.
  • Visure camerali, registri pubblici, precedenti notifiche effettuate allo stesso indirizzo e altri documenti ufficiali possono dimostrare che la sede era esistente e conosciuta, rendendo illegittima la procedura di irreperibilità assoluta.
  • La fusione per incorporazione non elimina necessariamente la continuità sostanziale dell'organizzazione e non giustifica, da sola, notifiche effettuate come se l'indirizzo della società fosse ignoto o inesistente.
  • Se la notifica della cartella è nulla e il contribuente dimostra di non averne avuto conoscenza, possono risultare illegittimi anche gli atti successivi fondati su quella cartella, come comunicazioni di rimborso e proposte di compensazione.

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