Sentenza n. 3830/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 2588/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 30 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 4.546,05 per ferie maturate e non godute e festività soppresse
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 2588/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere € 4.546,05 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute relativamente agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, oltre alle spese di lite. Deduceva l’inerzia del Ministero nell’esecuzione del comando giudiziale e chiedeva la condanna dell’Amministrazione all’erogazione delle somme, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza. Nel corso del giudizio, il Ministero ha provveduto al pagamento di quanto riconosciuto dalla sentenza civile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, qualificando il ricorso come improcedibile, poiché la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante l’esecuzione, da parte del Ministero, del comando contenuto nella sentenza civile ottemperanda. Non residuando alcuna utilità concreta nella prosecuzione del giudizio di ottemperanza, non è stata disposta la nomina del commissario ad acta. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, con distrazione direttamente in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione da parte dell’amministrazione del comando contenuto nella sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatta e viene meno l’utilità concreta della decisione.
- Quando l’amministrazione adempie spontaneamente nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive o di nominare un commissario ad acta.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel giudizio di ottemperanza non esclude, di per sé, la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, che possono essere poste a suo carico in ragione dell’inerzia inizialmente contestata e della soccombenza virtuale.
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