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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26173/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché avverso la sentenza di patteggiamento erano stati dedotti motivi non rientranti tra quelli tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, con cui gli è stata applicata la pena concordata di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 20.000 di multa per due episodi, indicati come capi A e B, del reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 133 c.p., in relazione alla misura della pena. La Corte ha rilevato che l'impugnazione era stata proposta fuori dai casi consentiti per la sentenza di patteggiamento, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ammette il ricorso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi che nel caso concreto non erano stati dedotti e comunque non risultavano ravvisabili.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro della doglianza sulla determinazione della pena, ma il motivo è stato ritenuto non proponibile nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento nei limiti indicati dalla legge.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; sono inammissibili doglianze diverse, come quelle sulla mera violazione dell'art. 133 c.p. in tema di dosimetria della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È la base processuale per dichiarare l'inammissibilità del ricorso presentato fuori dai casi consentiti.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione di censure diverse da quelle tassativamente indicate.
  • La doglianza relativa alla valutazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. non è, di per sé, ammissibile contro il patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla norma processuale, come illegalità della pena, difetto di volontà, difetto di correlazione o erronea qualificazione giuridica del fatto.
  • Quando il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti contro una sentenza di patteggiamento, la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile, con le conseguenze economiche previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

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