Cassazione Civile, Ordinanza n. 35891/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IRAP e IVA emessi nei confronti di una società in liquidazione per l'anno d'imposta 1999. Durante la pendenza dei giudizi di merito l'Amministrazione iscriveva a ruolo i debiti, ma nella cartella relativa all'IRAP indicava per errore l'anno 1998 anziché 1999. Le cartelle venivano impugnate: nei giudizi di merito la cartella era stata ritenuta legittima per l'IVA e illegittima per l'IRAP nei confronti della società; poi era stata emessa una cartella anche nei confronti del socio, recante il medesimo errore sull'anno d'imposta, e anche questa era stata annullata dai giudici di merito perché l'erronea indicazione dell'anno avrebbe inficiato l'atto. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 12 d.P.R. 602/1973, sostenendo che si trattasse di mero errore materiale non idoneo a compromettere la legittimità della cartella e il diritto di difesa; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 12 d.P.R. 602/1973, deducendo che l'errore sull'IRAP non poteva travolgere la parte della cartella correttamente riferita all'IVA; 3) omesso esame/motivazione su fatto decisivo, riproponendo in sostanza la censura del secondo motivo. Dopo l'introduzione del giudizio di legittimità, la sentenza impugnata era stata revocata dalla CTR con sentenza favorevole, e l'Agenzia depositava atto di rinuncia al ricorso, non notificato alla parte intimata, rimasta contumace.
La decisione
La Corte ha rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, la sentenza impugnata era stata eliminata dal giudizio di merito tramite revocazione accolta dalla CTR. Preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall'Agenzia delle Entrate e considerata la mancata costituzione dell'intimato, la Corte ha affermato che la mancata notifica dell'atto di rinuncia non impediva l'estinzione del giudizio. Il giudizio di cassazione è quindi stato dichiarato estinto, senza esame nel merito dei tre motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato come parametro della doglianza dell'Amministrazione sulla validità della cartella esattoriale e sull'effetto dell'errore materiale indicato nell'atto.
art. 112 c.p.c.
Invocato nel secondo motivo per sostenere che la sentenza di merito avrebbe pronunciato oltre o fuori dai limiti delle domande/questioni devolute, in relazione alla parziale correttezza della cartella.
art. 115 c.p.c.
Invocato nel secondo motivo quale norma sulla valutazione delle risultanze processuali, deducendo un errore del giudice di merito nel considerare l'atto nel suo complesso.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Richiamato per il terzo motivo in tema di omesso esame di fatto decisivo e controverso.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata venga meno nel corso del giudizio di cassazione e il ricorrente depositi rinuncia al ricorso, la mancata notificazione della rinuncia alla parte intimata non costituita non impedisce la declaratoria di estinzione del giudizio.
- Se, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, il provvedimento impugnato è stato rimosso dal giudizio di merito, viene meno l'interesse alla decisione nel merito del ricorso e la Corte può prendere atto della sopravvenuta estinzione del processo di legittimità.
- La pronuncia di estinzione assorbe l'esame dei motivi di ricorso e non comporta una decisione sulla fondatezza delle censure sostanziali o processuali dedotte.
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