Cassazione Penale, Sentenza n. 08029/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8/11/2023 con cui la Corte d'appello di Napoli aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Criscitiello avverso la sentenza del G.U.P. di Avellino del 26/4/2023 (condanna a 2 anni e 4 mesi). L'inammissibilità era motivata dalla presunta assenza dell'elezione del domicilio ai sensi dell'art. 581, comma I-ter, c.p.p. I difensori hanno depositato un "esposto" sostenendo di non essere stati notificati dell'ordinanza e che il mandato con elezione di domicilio era regolarmente agli atti; la Corte territoriale ha qualificato l'atto come istanza di remissione in termini e ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione. Nel frattempo il GIP, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la non esecutività della sentenza e ha disposto la sospensione dell'ordine di esecuzione, con formale notifica dell'ordinanza di inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che, al momento della presentazione dell'esposto, il termine per proporre ricorso in Cassazione non era spirato e che le ragioni difensive avevano già trovato tutela nel provvedimento del giudice dell'esecuzione (dichiarazione di non esecutività e sospensione dell'ordine di esecuzione). Pertanto non sussisteva più un interesse residuo del ricorrente a una valutazione nel merito dell'atto difensivo; inoltre la richiesta qualificata come istanza di remissione in termini era tardiva rispetto al termine di cui all'art. 175 comma 1 c.p.p. La Corte ha rilevato che la richiesta di restituzione nel termine non ha natura di mezzo di impugnazione e che l'art. 592 cod. proc. pen. non è applicabile.
Norme richiamate
art. 581, comma I-ter, c.p.p.
Richiamata dalla Corte d'appello come motivo di inammissibilità per l'assenza dell'elezione del domicilio unitamente all'atto di impugnazione
art. 175, comma 1, c.p.p.
Fissa il termine di decadenza per la rimessione in termini; la Corte ha rilevato che la rimessione/istanza è stata presentata oltre tale termine
art. 592 cod. proc. pen.
La Corte ha escluso l'applicabilità di tale norma alla richiesta di restituzione nel termine, perché l'atto qualificato come "esposto"/rimessione non è un mezzo di impugnazione
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 15776 del 16/01/2023 (Metreveli) e Sez. 4, ord. n. 6442 del 24/01/2012 (Hamboussi)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui la richiesta di restituzione nel termine, se qualificata come esposto o atto non impugnatorio, non consente l'applicazione dell'art. 592 e non ha efficacia di mezzo di impugnazione
Massime di principio
- L'inammissibilità per mancata elezione del domicilio si fonda su un requisito formale: prima di considerare l'impugnazione inammissibile, va verificata la reale presenza negli atti del mandato e dell'eventuale elezione di domicilio e la corretta notificazione agli interessati.
- Un "esposto" o istanza non equivale automaticamente a un mezzo di impugnazione: la qualificazione dell'atto incide sulla possibilità di applicare rimedi (ad es. restituzione nel termine) e sull'applicabilità di norme come l'art. 592 c.p.p.
- La rimessione in termini deve essere proposta entro i termini previsti dall'art. 175 c.p.p.; la presentazione tardiva può comportare l'inammissibilità della richiesta stessa.
- Quando il giudice dell'esecuzione interviene dichiarando la non esecutività della sentenza e sospendendo l'ordine di esecuzione, le ragioni difensive possono considerarsi già tutelate, determinando la perdita di interesse del condannato a ulteriori impugnazioni sullo stesso profilo.
- La mancanza di notifica di un provvedimento può costituire motivo per ottenere tutela, ma il difensore deve agire tempestivamente e mediante gli strumenti procedurali corretti per evitare la decadenza.
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