Sentenza del 09/03/2016 n. 4627 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione del regime IVA del margine alle autovetture usate acquistate nel 2000 da un fornitore inglese. Sosteneva che l'onere di provare tutti i presupposti, formali e sostanziali, del regime agevolato gravasse sulla contribuente e che le auto, originariamente intestate a società di autonoleggio, fossero state acquistate in regime ordinario con detrazione dell'IVA. Tale circostanza rendeva incompatibile l'applicazione del regime del margine. La CTR aveva invece ritenuto sufficiente verificare che i veicoli fossero usati, che il cedente fosse comunitario e che l'IVA non fosse stata detratta o fosse stato applicato il regime del margine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo dell'Agenzia, dichiarando assorbito il terzo. Ha stabilito che il regime del margine è speciale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria e che il contribuente cessionario deve dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti, verificando preventivamente anche la correttezza fiscale dell'operazione e l'eventuale indetraibilità dell'IVA a monte da parte del cedente. La buona fede non è sufficiente se il cessionario non dimostra di avere adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per escludere una frode o l'incompatibilità del regime. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione ha deciso nel merito respingendo il ricorso introduttivo della contribuente. La resistente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
L'onere della prova grava su chi vuol far valere un diritto in giudizio.
Chi invoca il regime IVA del margine, in quanto regime speciale e più favorevole rispetto a quello ordinario, deve provare tutti i presupposti di fatto che ne consentono l'applicazione, inclusa la posizione fiscale del cedente e l'indetraibilità dell'IVA a monte.
Art. 36 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 85
Regime del margine di utile.
Il regime del margine può essere applicato alle cessioni di beni usati solo quando ricorrono le condizioni previste dalla disciplina speciale, in particolare quando il bene proviene da privati, soggetti che non hanno potuto detrarre l'IVA, soggetti in regime di franchigia o operatori che applicano a loro volta il regime del margine. Non è applicabile quando il bene proviene da un operatore che lo ha acquistato in regime ordinario detraendo l'IVA.
Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La violazione delle regole sull'onere della prova e della disciplina del regime IVA del margine costituisce motivo di ricorso per cassazione.
Art. 384, comma 2, del codice di procedura civile
Decisione della causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Dopo avere cassato la sentenza impugnata, la Corte può decidere direttamente la controversia se gli elementi di fatto sono già sufficientemente accertati.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine, essendo speciale e derogatorio, non si presume: chi lo applica deve dimostrare concretamente tutti i requisiti richiesti.
- Il rivenditore deve svolgere verifiche preventive sulla provenienza del bene e sulla posizione IVA del cedente, documentando che quest'ultimo non abbia detratto l'imposta o che abbia operato in un regime compatibile con il margine.
- La semplice dichiarazione del fornitore o la buona fede del cessionario non bastano quando esistono elementi che avrebbero dovuto indurre a ulteriori controlli.
- Se il veicolo proviene da una società di autonoleggio o da altro operatore soggetto al regime ordinario che ha detratto l'IVA all'acquisto, il successivo rivenditore non può normalmente applicare il regime del margine.
- In caso di contestazione, la mancanza di documentazione sulle verifiche effettuate può comportare il recupero dell'IVA secondo il regime ordinario e il rigetto delle ragioni del contribuente.
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