Cassazione Penale, Sentenza n. 4610/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'annullamento, da parte del Tribunale di Venezia (sez. riesame), dell'ordinanza del G.I.P. di Vicenza del 23/07/2021 che aveva applicato a Ciurar la misura degli arresti domiciliari per i reati di associazione per delinquere (capo 2) ed estorsione (capo 10). Il Procuratore lamentava vizi di motivazione e violazioni di legge perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insufficienti le dichiarazioni delle persone offese alla luce di una presunta conflittualità e non avrebbe valutato correttamente le videoriprese e altri riscontri che, secondo l'accusa, documentano un vincolo associativo, modalità intimidatorie (ostentazione di armi) e atti estorsivi anche verso terzi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Venezia e ha disposto il rinvio per nuovo esame al medesimo Tribunale (competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.). La Cassazione ha censurato le carenze motivazionali del Tribunale: omissione di considerare la rilevanza delle videoriprese a corroborazione delle dichiarazioni, mancata valutazione delle condotte estorsive anche verso terzi, errata esclusione di attendibilità delle vittime per la sola esistenza di una faida, e errata applicazione del principio sul concorso nell'estorsione richiedendo la percezione materiale della somma da parte dell'indagato. Ha inoltre escluso l'esame della memoria difensiva depositata tardivamente in udienza.
Norme richiamate
art. 311 cod. proc. pen.
Regola i limiti e le modalità di presentazione di nuovi motivi in Cassazione nei procedimenti sulla libertà personale; ammette eccezionalmente nuovi motivi prima della discussione ma non autorizza la produzione tardiva di documenti, cui si applicano le norme sul deposito delle memorie (termine "fino a cinque giorni prima dell'udienza").
art. 127 cod. proc. pen.
Norma richiamata per le forme di deposito delle memorie nella fase di legittimità; conferma che memorie e documenti devono essere depositati nei termini previsti, pena l'inammissibilità.
art. 110 cod. pen.
Principio sul concorso di persone nel reato: la Corte richiama che la partecipazione può consistere anche in contributi non materiali quando la presenza o il comportamento del concorrente dia stimolo, sicurezza all'autore o contribuisca ad accrescere il "metus" della vittima.
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte specifica che per il concorso nell'estorsione non è necessario che ciascun concorrente abbia percepito materialmente la somma estorta.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Disposizione sulla competenza del Tribunale a cui rinviare per nuovo esame delle misure cautelari; la Corte la utilizza per indicare il Tribunale di Venezia quale competente al riesame dopo annullamento.
Massime di principio
- La sola esistenza di una "faida" o conflittualità tra le parti non rende automaticamente inattendibili le dichiarazioni delle persone offese: il giudice deve valutare le dichiarazioni nel loro complesso e alla luce di eventuali riscontri oggettivi (videoriprese, documenti, altre conferme).
- Videoriprese e materiale audiovisivo, anche se accompagnati da questioni di traduzione, possono costituire elemento corroborante significativo e non devono essere scartati in modo assertivo se le immagini oggettivamente documentano condotte rilevanti.
- Nel reato di estorsione, il concorso non richiede necessariamente la percezione materiale della somma da parte di ciascun partecipante: la presenza non meramente casuale che agevoli o rafforzi l'azione estorsiva (aumentando il "metus" o la sicurezza dell'autore) può integrare la partecipazione.
- Le memorie e i documenti in sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti sulla libertà personale devono essere depositati nei termini stabiliti (di norma fino a cinque giorni prima dell'udienza); memorie depositate tardivamente in udienza sono inammissibili.
- In materia di misure cautelari il giudice del riesame deve dare motivazione specifica e compiuta quando respinge la misura richiesta o annulla quella applicata, trattando compiutamente ogni elemento probatorio e non limitandosi a conclusioni generiche di inattendibilità.
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