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Ordinanza

Ordinanza n. 251/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando, disciplinare e capitolato tecnico relativi al lotto 6 di una gara per la fornitura quinquennale in service full risk di sistemi analitici, nonché nota che ha negato la possibilità di dare seguito alla richiesta di sopralluogo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, gli atti della procedura aperta relativa alla fornitura quinquennale di sistemi analitici per le unità operative di Patologia Clinica, limitatamente al lotto 6, contestando le previsioni della lex specialis. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota del 23 giugno 2026 con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha comunicato di non poter dare seguito alla richiesta di sopralluogo. Il giudice ha esaminato in sede cautelare la legittimità della previsione secondo cui la prenotazione del sopralluogo doveva avvenire entro il 10 giugno 2026, rilevando che il disciplinare disciplinava il termine per l’esecuzione del sopralluogo, ma non stabiliva espressamente una distinta scadenza per la richiesta di appuntamento. La scadenza risultava ricavabile soltanto dalla lettura combinata della documentazione presente sulla piattaforma telematica, subordinata nella gerarchia delle fonti di gara, e non era accompagnata da un’espressa comminatoria di esclusione. È stata inoltre contestata la riconduzione della violazione di tale termine a una causa espulsiva, in assenza di una specifica base normativa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto l’atto impugnato, pur interno alla procedura e non ancora sfociato in un provvedimento di esclusione, dotato di autonoma lesività, poiché costituiva un arresto procedimentale idoneo a pregiudicare la partecipazione della ricorrente. Ha ravvisato il fumus boni iuris, osservando che le clausole espulsive devono essere formulate in modo preciso, puntuale e immediatamente percepibile dagli operatori economici. Nel caso concreto, il disciplinare non rendeva inequivocabilmente conoscibile la perentorietà del termine per prenotare il sopralluogo, né correlava espressamente alla sua inosservanza l’esclusione dalla gara. La clausola generale di accettazione tacita delle condizioni e avvertenze contenute nei documenti di gara non è stata ritenuta sufficiente a colmare tale deficit di chiarezza. Il TAR ha inoltre ritenuto prima facie contrario al principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’art. 10 del d.lgs. 36/2023, imporre un termine perentorio per la prenotazione del sopralluogo con effetto espulsivo, poiché l’art. 92 del medesimo decreto impone soltanto di considerare il tempo necessario per effettuare il sopralluogo nella fissazione dei termini di gara, senza prevedere l’esclusione per il mancato rispetto del termine di richiesta dell’appuntamento. È stato ravvisato anche il periculum in mora nel rischio di esclusione dalla procedura. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta, con sospensione delle disposizioni della lex specialis e della documentazione applicativa che imponevano la scadenza per la richiesta dell’appuntamento e con rimessione in termini della ricorrente per effettuare il sopralluogo. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 5 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    principio di tassatività delle cause di esclusione

    Le cause di esclusione devono trovare fondamento nella legge o nella disciplina normativa applicabile; una previsione della lex specialis non può introdurre, senza adeguata base normativa, una causa espulsiva collegata al mancato rispetto di un termine per la prenotazione del sopralluogo.

  • art. 92 d.lgs. 36/2023

    la disposizione si limita a imporre alle stazioni appaltanti di tenere conto, nello stabilire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, del tempo necessario per eseguire il sopralluogo

    La norma impone di considerare il tempo necessario per il sopralluogo nella fissazione dei termini di gara, ma non prevede l’esclusione dell’operatore per il mancato rispetto di un termine relativo alla richiesta dell’appuntamento.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina il procedimento cautelare collegiale applicato dal TAR per valutare fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 56 c.p.a.

    misure cautelari provvisorie anche monocratiche

    Richiamato nell’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti; il provvedimento definisce la domanda cautelare collegiale.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Individua la procedura di gara nell’ambito della quale sono stati adottati il bando e gli ulteriori atti impugnati.

  • art. 70 d.lgs. 36/2023

    Richiamato nella descrizione della procedura aperta oggetto di controversia.

Massime di principio

  • Le clausole della lex specialis che collegano una determinata condotta all’esclusione dalla gara devono essere formulate in termini chiari, precisi e immediatamente percepibili dagli operatori economici; non è sufficiente che la sanzione espulsiva o il comportamento imposto siano ricavabili soltanto mediante interpretazioni sistematiche o dalla documentazione presente su una piattaforma telematica.
  • Una clausola generale con cui l’operatore accetta tacitamente e incondizionatamente tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti nei documenti di gara non può supplire all’assenza di una previsione specifica e inequivoca circa la perentorietà di un termine e la relativa sanzione di esclusione.
  • In applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, il mancato rispetto di un termine per la prenotazione del sopralluogo non può comportare l’estromissione dalla gara se tale effetto non è previsto dalla legge e la disciplina normativa impone soltanto di considerare il tempo necessario per effettuare il sopralluogo nella fissazione dei termini di partecipazione e presentazione delle offerte.
  • Un atto interno alla procedura di gara, anche se non consiste formalmente in un provvedimento di esclusione, è autonomamente lesivo quando determina un arresto procedimentale concretamente idoneo a pregiudicare la possibilità dell’operatore economico di partecipare alla procedura.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisClausole escludenti e impugnazione immediata
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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