Cassazione Civile, Ordinanza n. 24515/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il giudizio di legittimità era stato promosso contro una sentenza del Consiglio di Stato resa in un contenzioso riunito tra soggetti privati e amministrazioni locali. Nel corso del giudizio di cassazione, le parti costituite hanno depositato un'istanza congiunta in cui hanno dato atto di avere raggiunto un accordo transattivo per definire la controversia e hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con conseguente sopravvenuta inefficacia delle decisioni emesse nel procedimento e compensazione integrale delle spese. Le amministrazioni pubbliche costituite hanno preso atto dell'accordo al fine di consentirne l'attuazione. La parte controinteressata ha rinunciato agli effetti delle sentenze di primo e secondo grado richiamate e della sentenza del Consiglio di Stato oggetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che nulla ostasse alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuto accordo negoziale tra le parti e della richiesta congiunta di definizione del contenzioso. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso e ha disposto l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto che non sussistevano i presupposti per il cd. doppio contributo unificato, richiamando la giurisprudenza sul punto in caso di causa di inammissibilità sopravvenuta o sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato solo implicitamente nella parte tassonomica, non risultando tuttavia oggetto della decisione; nel testo della sentenza non vi è una specifica interpretazione della norma
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato in via indiretta dal riferimento al cd. doppio contributo unificato; la Corte esclude il suo applicarsi per sopravvenuta causa di inammissibilità/difetto di interesse
art. 91 c.p.c.
non espressamente citato nel testo trasmesso, ma la compensazione integrale delle spese mostra l'esercizio del potere di regolarle diversamente in presenza dell'accordo delle parti
art. 92 c.p.c.
la Corte compensa integralmente le spese in ragione della cessazione della materia del contendere e dell'accordo transattivo
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, le parti raggiungono un accordo transattivo e chiedono congiuntamente la definizione della controversia, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta la definizione del giudizio senza decisione sul merito del ricorso e consente la compensazione integrale delle spese quando ciò risulti coerente con l'accordo intervenuto tra le parti.
- Il cd. doppio contributo unificato non è dovuto quando la causa di inammissibilità o il difetto di interesse alla decisione sopravvengono dopo la proposizione del ricorso per cassazione.
- In presenza di rinuncia agli effetti delle sentenze pregresse nell'ambito di una transazione, il giudice di legittimità prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del processo.
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