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Sentenza

Sentenza del 28/04/2022 n. 1941 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Ente impositore - Notifica atto impositivo - Soggetto contribuente - Opposizione giudiziale - Giudice tributario - Accoglimento ricorso introduttivo - Ente impositore - Notifica ricorso appello - Soggetto contribuente - Richiesta sospensione giudizio - Istanza definizione agevolata lite - Omessa presentazione - Giudice tributario appello - Definizione agevolata lite - Ente impositore - Omessa produzione diniego - Estinzione giudizio - Ente impositore - Notifica ricorso revocazione - Errore di fatto - Esclusione - Errore diritto - Sussiste - Rigetto ricorso revocazione - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Procedimento tributario: il contribuente aveva proposto opposizione ad un atto impositivo e, dopo l'appello dell'ente impositore, aveva richiesto la sospensione del giudizio per valutare una possibile definizione agevolata della lite. Il contribuente in realtà non ha poi prodotto alcuna istanza di definizione presso l'Amministrazione. In sede di appello il giudice tributario constatava che l'Amministrazione non aveva prodotto alcun diniego all'ipotetica istanza di definizione e, su tale base, disponeva l'estinzione del giudizio. L'ente impositore ha quindi proposto ricorso per revocazione deducendo un errore (in fatto) nella sentenza di appello.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato rigettato. Il giudice ha escluso che la sentenza di appello fosse affetta da un errore revocatorio in fatto: la decisione di estinzione era fondata sulla mancata produzione da parte dell'Amministrazione di un diniego. Eventuali profili critici non configurano un errore di fatto ma, al più, un errore di diritto, per il quale la via corretta è il ricorso per Cassazione e non la revocazione. Conseguentemente la sentenza di appello che ha disposto l'estinzione è confermata.

Norme richiamate

  • c.p.c., art. 395, comma 1, n.4

    La norma è richiamata in tema di revocazione; la Corte ha interpretato che i presupposti per la revocazione richiedono un vizio di fatto ricomprensibile nelle fattispecie previste e che, nella fattispecie, non sussisteva un errore di fatto bensì, al più, un errore di diritto che deve essere impugnato in Cassazione.

Massime di principio

  • Se il contribuente chiede la sospensione del processo per valutare una definizione agevolata, il giudice può verificare se l'Amministrazione ha prodotto un diniego: in assenza di tale produzione può procedere all'estinzione del giudizio.
  • La mancanza, in concreto, della presentazione da parte del contribuente della istanza di definizione non determina automaticamente un errore di fatto della sentenza di estinzione: la rilevanza è la documentazione prodotta in giudizio (ad es. diniego amministrativo).
  • La revocazione è rimedio straordinario limitato: non è idonea per rettificare errori di diritto; tali profili devono essere impugnati con ricorso per Cassazione.
  • Per l'Amministrazione è importante produrre in giudizio i provvedimenti amministrativi (es. diniego di definizione) se vuole impedire l'estinzione per sopravvenuta definizione o per valutazioni connesse.
  • Per il contribuente che intenda definire la lite, è consigliabile documentare tempestivamente l'istanza e l'esito (o la mancata risposta) per evitare che la rilevanza processuale rimanga incerta.

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