Sentenza del 28/04/2022 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Notificazione a mezzo posta - Avviso di deposito del piego - Accertamento e vizi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento relativa all'IRAP 2003 per nullità derivante da omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico. Il ricorrente contestava che la notifica a mezzo posta fosse viziata per mancata attestazione, sull'avviso di ricevimento, della temporanea assenza del destinatario o della mancanza di persone abilitate a ricevere il piego, nonché per la mancata consegna al contribuente della comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale (ex art. 8 L. 20/11/1982 n. 890).
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riconosciuto la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico. Si è ritenuto che il portalettere non abbia motivato la mancata consegna e che mancasse la documentazione attestante la consegna dell'avviso di deposito come previsto dalla norma. La Corte di Cassazione aveva precedentemente annullato una sentenza di appello per carenza di motivazione e la causa era stata riassunta; la decisione finale conferma l'assorbente nullità dell'atto prodromico e condanna l'Ufficio alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Legge 20 novembre 1982, n. 890
L'art. 8 impone all'ufficiale postale, quando non può consegnare il piego, di lasciare un avviso di deposito e di compilare l'avviso di ricevimento indicando le formalità eseguite, il deposito e i motivi. L'omessa attestazione della temporanea assenza o della mancanza di persone abilitate a ricevere il piego rende la notifica viziata e impedisce la verifica delle condizioni di legge.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'art. 63 disciplina la riassunzione del processo davanti alla Commissione tributaria dopo l'annullamento da parte della Corte di Cassazione; qui è stato utilizzato per riassumere la causa dopo l'annullamento della sentenza di appello da parte della S.C.
Massime di principio
- La notifica a mezzo posta è valida solo se l'operatore postale attesta espressamente le ragioni della mancata consegna (rifiuto, temporanea assenza, irreperibilità) sull'avviso di ricevimento; l'omissione vizia la notifica.
- Deve essere consegnato al destinatario l'avviso di deposito del piego presso l'ufficio postale secondo le modalità previste (avviso in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o affissione/introduzione in cassetta), altrimenti la procedura è incompleta e la notifica è invalida.
- In caso di contestazione, incombe sull'amministrazione/ufficio dimostrare l'esatto svolgimento delle formalità postali previste dalla legge; la mancanza di prova favoreggia il contribuente.
- La nullità dell'atto prodromico (avviso di accertamento) comporta la nullità anche dell'atto successivo di riscossione (cartella esattoriale) che ne deriva.
- In sede di appello la motivazione per relationem è ammessa solo se la corte del gravame dà contezza delle ragioni di conferma e affronta i motivi di impugnazione; la mera adesione acritica alla sentenza di primo grado può essere cassata per carenza di motivazione.
- Prassi consigliata per il contribuente: verificare l'avviso di ricevimento e l'avviso di deposito, chiedere copia della documentazione postale e, se mancanti le attestazioni richieste, sollevare l'eccezione di nullità della notifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 apr 2022Sentenza del 28/04/2022 n. 130 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 28 apr 2022Sentenza del 28/04/2022 n. 338 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 28 apr 2022Sentenza del 28/04/2022 n. 608 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 28 apr 2022Sentenza del 28/04/2022 n. 1377 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 28 apr 2022Sentenza del 28/04/2022 n. 1387 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 28 apr 2022Sentenza del 28/04/2022 n. 1941 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →