Sentenza del 28/04/2022 n. 130 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Cessazione materia del contendere - Conclusioni conformi - Fatto sopravvenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. xxxxxxx per €13.055,21 riferita a omessi/ritardati versamenti di ritenute e addizionale regionale IRPEF e IRAP ascritti alla società incorporata. Contestazioni preliminari sollevate dal contribuente: mancata notifica dell'atto prodromico (avviso/atto di accertamento), insussistenza dei presupposti dell'iscrizione a ruolo e tardiva notifica della cartella. Il Concessionario aveva riconosciuto parziale sgravio (€379) e successivamente dedotto che il debito risultava estinto per sgravio e per pagamento intervenuto dopo il deposito della sentenza, istando per la cessazione della materia del contendere e per l'estromissione dal giudizio. La questione rilevante è quindi la validità della notifica dell'atto prodromico e la valutazione della cessazione della materia del contendere prospettata da una sola parte.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento per omessa e viziosa notifica dell'atto prodromico. In particolare è stata accertata l'assenza sulla raccomandata dell'indicazione delle ragioni della mancata consegna da parte del portalettere e la mancata produzione della prova dell'avviso di deposito al destinatario (adempimento previsto dal secondo comma dell'art. 8 L. n. 890/1982). È stata altresì respinta la richiesta di estromissione del Concessionario in quanto nel ricorso di primo grado erano state sollevate eccezioni direttamente imputabili all'Agenzia delle Entrate. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 8 L. n. 890/1982
La Corte ha ritenuto che, in tema di notifiche a mezzo posta, l'ufficiale postale deve motivare il mancato recapito (rifiuto, assenza temporanea, irreperibilità) e dare comunicazione al destinatario dell'avvenuto deposito mediante avviso. L'omessa indicazione delle ragioni della mancata consegna sull'avviso di ricevimento e la mancata prova dell'invio dell'avviso di deposito determinano la nullità della notifica.
art. 63 d.lgs. 546/1992
richiamato per la riassunzione della causa dopo annullamento da parte della Cassazione
Norma procedurale che disciplina la riassunzione del processo avanti alla Commissione tributaria competente dopo la cassazione della decisione, come utilizzata dalla parte ricorrente per riproporre la causa innanzi alla Commissione regionale.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede il consenso di tutte le parti: deve esserci atto reciproco e conclusioni conformi; l'allegazione del fatto sopravvenuto da una sola parte va valutata attentamente dal giudice e non è sufficiente di per sé ad estinguere il processo.
- La notifica degli atti tributari a mezzo posta è invalida se il portalettere non indica le ragioni della mancata consegna sull'avviso di ricevimento e se non è provata la comunicazione al destinatario dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale (art. 8 L. n. 890/1982). Tale vizio comporta la nullità della cartella di pagamento derivante dall'atto prodromico inesistente o non validamente notificato.
- La richiesta di estromissione del Concessionario dalla causa non può essere accolta quando nel primo grado siano state sollevate eccezioni rivolte direttamente contro l'Amministrazione impositrice e non contro la mera fase esecutiva: occorrono i presupposti processuali specifici per l'estromissione.
- Se il Concessionario afferma che il debito è stato estinto per sgravio o pagamento, il giudice deve verificare tale fatto alla luce della documentazione e richiedere conferma concorde delle parti prima di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- In contenziosi tributari con fusioni o successioni societarie, la responsabilità formale del soggetto incorporante non esime l'Amministrazione dall'osservare le regole di notifica: il vizio procedurale della notifica può vanificare pretese anche se rivolte a soggetti subentrati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 apr 2022Sentenza del 28/04/2022 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 28 apr 2022Sentenza del 28/04/2022 n. 338 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 28 apr 2022Sentenza del 28/04/2022 n. 608 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 28 apr 2022Sentenza del 28/04/2022 n. 1377 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 28 apr 2022Sentenza del 28/04/2022 n. 1387 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 28 apr 2022Sentenza del 28/04/2022 n. 1941 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →