Sentenza del 28/04/2022 n. 1387 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Processo -Notifica - Regolarità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva se l'esibizione di copie non autenticate dell'atto da notificare possa essere considerata idonea a provare l'avvenuta esibizione/documento richiesto dalla procedura di intimazione. In particolare, la questione riguarda la validità probatoria e la regolarità della notifica quando il documento prodotto non è munito della autenticazione prescritta dalla legge.
La decisione
La decisione ha ritenuto che l'esibizione di copie non autenticate equivale alla mancata esibizione dell'atto: le copie prive del requisito dell'autenticazione non soddisfano i requisiti formali necessari per dimostrare la regolarità della notifica e, quindi, la notifica viene considerata non provata/irregolare. Conseguentemente le intimazioni basate su tali copie non producono effetto utile fino a che non venga esibita copia autenticata o il titolo idoneo.
Norme richiamate
Codice di procedura civile - norme sulla notificazione e sulla forma degli atti processuali
La cortе interpreta che le copie non autenticate non soddisfano i requisiti formali richiesti per comprovare l'avvenuta notifica o per far produrre effetti all'atto; pertanto l'esibizione di tali copie è assimilata alla mancata esibizione.
Massime di principio
- Perché una copia di un atto sia idonea a provare la notifica o a far valere gli effetti dell'intimazione è necessario rispettare i requisiti formali previsti dalla legge (es. autenticazione quando richiesta); la sola produzione di copie non autenticate non basta.
- Se si contesta una notifica basata su copia non autenticata, il giudice può considerare la notifica non provata e accogliere l'impugnazione o disporre che la parte produttrice integri con l'originale o con copia autenticata.
- La parte che intende far valere un diritto derivante da una notifica deve curare la correttezza formale degli atti di notifica: conservare e produrre l'atto originale o la copia autenticata evita il rischio di inefficacia della notifica.
- In situazioni simili verificare sempre la norma speciale applicabile alla notificazione o alla produzione del titolo (es. disposizioni del processo civile, tributarie o amministrative) perché possono esistere eccezioni o requisiti ulteriori.
- La contestazione della regolarità formale della notifica può comportare il venir meno degli effetti processuali e sostanziali dell'atto fino alla loro sanatoria mediante esibizione dell'atto regolare.
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