Sentenza del 28/04/2022 n. 608 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Imu - Esenzione immobili merce - Mancata indicazione in dichiarazione - Decadenza - Emendabilità della dichiarazione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente non aveva indicato, nella dichiarazione IMU relativa all'anno 2013, due immobili di sua proprietà come "immobili merce" ai fini dell'esenzione IMU. Ha contestato la decadenza del beneficio sostenendo che l'omissione fosse un errore materiale in sede di compilazione e che la dichiarazione fosse emendabile in contenzioso, richiamando giurisprudenza della Cassazione favorevole all'emendabilità. Il Comune ha fatto valere che la normativa richiede una dichiarazione costitutiva presentata entro il termine ordinario per le dichiarazioni di variazione e che, perciò, l'omessa indicazione determina la decadenza dal diritto all'esenzione.
La decisione
La Corte ha respinto l'appello. Ha ritenuto che l'esenzione per gli "immobili merce" sia subordinata non solo ai requisiti sostanziali ma anche a un requisito formale costitutivo: la presentazione, entro il termine ordinario per le dichiarazioni di variazione, di apposita dichiarazione che attesti i requisiti e indichi gli identificativi catastali. Poiché gli immobili non erano indicati nella dichiarazione 2013, il contribuente è decaduto dal diritto all'esenzione. L'appello è stato respinto e il contribuente condannato alle spese di giudizio (liquidate in € 800 oltre oneri accessori).
Norme richiamate
D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 9-bis
"sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"
Definisce il requisito sostanziale dell'esenzione per i beni merce: fabbricati costruiti e destinati alla vendita e non locati.
D.L. n. 102/2013, art. 2, comma 5-bis
"ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica"
La dichiarazione è carattere costitutivo per l'accesso all'agevolazione: mancata presentazione o mancata indicazione degli immobili comporta la decadenza dal beneficio.
Cass. civ. n. 610/2018
Richiama il principio secondo cui l'emendabilità generale delle dichiarazioni incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopraggiungere di decadenze.
Cass. civ. 4 marzo 2016, n. 4333
Conferma che le norme che disciplinano agevolazioni o esenzioni vanno interpretate restrittivamente e non per analogia.
Massime di principio
- Le dichiarazioni presentate per ottenere esenzioni o agevolazioni costituiscono, spesso, atti negoziali e non semplici dichiarazioni di fatto; perciò l'omessa o tardiva indicazione richiesta per il beneficio può comportare decadenza e irretrattabilità della dichiarazione.
- Per usufruire dell'esenzione IMU per immobili 'merce' il contribuente deve adempiere sia ai requisiti sostanziali (destinazione alla vendita, non locazione) sia al requisito formale: presentare entro il termine ordinario la dichiarazione che indichi gli identificativi catastali; l'omissione comporta la perdita dell'agevolazione.
- Le norme sulle agevolazioni fiscali sono interpretate restrittivamente: in caso di dubbio l'assenza di un adempimento formale richiesto pone il rischio della perdita del beneficio a carico del contribuente.
- L'emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa non è automatica: è esclusa quando la dichiarazione attiva effetti costitutivi soggetti a decadenza, salvo che il contribuente dimostri che l'errore era essenziale e oggettivamente riconoscibile (onere probatorio a carico del contribuente).
- Prassi consigliata: indicare sempre esplicitamente, nella dichiarazione IMU e nei termini previsti, gli immobili per i quali si chiede l'esenzione, conservando documentazione che provi il possesso dei requisiti; in caso di omissione, raccogliere prove dell'errore materiale essenziale e della sua riconoscibilità per tentare di far valere l'emendabilità.
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