Sentenza del 28/04/2022 n. 338 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Avviso di accertamento - Abuso del diritto - Liquidazione società a responsabilità limitata - Successione debiti tributari - Responsabilità amministratore - Responsabilità liquidatore - Onere probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Avviso di accertamento emesso nei confronti della società poi cancellata; contestazione della responsabilità per debiti tributari in capo ai soci, al liquidatore e all'ex-amministratore, nonché possibile abuso del diritto per la cancellazione intervenuta durante procedimenti di accertamento fiscale.
La decisione
La sentenza ha stabilito che la cancellazione della società dal registro delle imprese, pur avvenuta in pendenza di accertamenti fiscali, non costituisce di per sé abuso del diritto né prova di intenti fraudolenti. I debiti tributari della società estinta si trasferiscono ai soci limitatamente al valore dei beni ricevuti in fase di liquidazione (poiché, "pendente societate", la responsabilità era limitata). I debiti possono invece essere fatti valere sul liquidatore quando il mancato pagamento dipenda da sua colpa o da un scorretto esaurimento delle disponibilità della liquidazione che abbia leso i diritti dell'Amministrazione. L'ex-amministratore non succede nei debiti tributari della società cancellata e non è obbligato al pagamento in solido con altri, salvo l'eventuale responsabilità personale prevista dall'art.36 del D.P.R. 602/1973. Infine, è onere dell'Amministrazione finanziaria fornire la prova e una motivazione adeguata (indicare gli elementi che dimostrano l'attribuzione di beni sociali ai soci e il loro valore, oppure gli elementi che attestano la colpa del liquidatore).
Norme richiamate
D.P.R. 602/1973, art.36
L'art.36 può fondare la responsabilità personale dell'ex-amministratore nei limiti e nei casi previsti dalla norma, ma l'ex-amministratore non succede automaticamente nei debiti tributari della società cancellata.
Principi del diritto societario e tributario (successione debiti sociali, responsabilità del liquidatore e dei soci)
I debiti tributari della società estinta possono essere trasferiti ai soci nella misura del valore dei beni ricevuti in liquidazione; il liquidatore risponde se il mancato pagamento è dipeso dalla sua colpa o da un uso delle risorse in violazione dei diritti dell'Amministrazione; la cancellazione societaria in pendenza di accertamento non è di per sé indice di abuso del diritto.
Massime di principio
- La cancellazione della società durante procedimenti fiscali non prova automaticamente l'abuso del diritto: va valutata la concreta condotta e le prove di intenti fraudolenti.
- I soci rispondono per i debiti tributari della società limitatamente al valore dei beni effettivamente ricevuti in sede di liquidazione; occorre dimostrare l'attribuzione e la valutazione dei beni.
- Il liquidatore può essere chiamato a rispondere per i debiti tributari se il mancato pagamento è dovuto a sua colpa o a un improprio esaurimento delle disponibilità nella liquidazione.
- L'ex-amministratore non subentra automaticamente nei debiti tributari della società cancellata e non è solidalmente obbligato con gli altri, salvo responsabilità personale prevista da norme specifiche (es. art.36 D.P.R. 602/73).
- È onere dell'Amministrazione finanziaria provare e motivare perché il socio o il liquidatore debbano essere chiamati a pagare: documenti sulla distribuzione degli attivi, conti della liquidazione, atti di trasferimento patrimoniale e ogni elemento probatorio sul comportamento del liquidatore sono determinanti.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe raccogliere e conservare documentazione completa della liquidazione (verbali, bilanci, rendiconto di liquidazione, atti di trasferimento, perizie di valore) e contestare l'avviso richiedendo all'Amministrazione la specificazione degli elementi di prova a supporto della pretesa.
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