Sentenza del 28/04/2022 n. 1377 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
ICI - Esenzione - Genericità - Integrazione - Prova dell'effettività dell'operazione - Grava sul contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha invocato l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR. Si è discusso se la Guardia di Finanza rientrasse nella platea dei soggetti beneficiari e se l'immobile fosse effettivamente destinato in via esclusiva all'attività ricettiva richiesta dalla norma; inoltre si è valutato chi dovesse provare l'effettività dell'uso.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ritenuto che l'art. 87 elenchi categorie di persone giuridiche assoggettate all'IRPEG, mentre la Guardia di Finanza, in quanto amministrazione militare dello Stato, è esente dall'IRPEG ai sensi dell'art. 88 TUIR e quindi non può beneficiare dell'esenzione prevista per i soggetti di cui all'art. 87. Inoltre, anche a voler concedere la rilevanza della norma, un immobile utilizzato dalla Guardia di Finanza per fini istituzionali non può considerarsi destinato esclusivamente ad attività ricettiva. Si è sottolineato che l'onere della prova circa l'effettività dell'operazione e della destinazione d'uso grava sul contribuente e non è stato assolto.
Norme richiamate
art. 87, comma 1, lett. c) TUIR
La norma elenca categorie di persone giuridiche assoggettate all'IRPEG; l'esenzione ICI per gli immobili utilizzati da tali soggetti presuppone che il soggetto sia effettivamente tra quelli tassati dall'IRPEG.
art. 88 TUIR
Prevede l'esenzione dall'IRPEG per le amministrazioni dello Stato (incluse le forze armate e gli organi militari), sicché tali enti non rientrano nella platea soggettiva di cui all'art. 87 per l'esenzione ICI.
ICI - Imposta comunale sugli immobili
L'esenzione richiede sia il presupposto soggettivo (soggetto rientrante nella categoria prevista dalla norma fiscale) sia il presupposto oggettivo (effettiva e, se richiesto, esclusiva destinazione dell'immobile all'attività agevolata); l'onere della prova grava sul soggetto che invoca l'esenzione.
Massime di principio
- L'onere della prova sulla sussistenza dei requisiti per l'esenzione ICI grava sul contribuente che la invoca: senza documentazione che dimostri la qualificazione soggettiva e l'effettiva destinazione d'uso, l'esenzione è negata.
- Le amministrazioni statali e i corpi militari esenti dall'IRPEG ai sensi dell'art. 88 TUIR non rientrano nella platea dei beneficiari prevista dall'art. 87 e quindi non possono invocare l'esenzione ICI riservata a soggetti assoggettati all'IRPEG.
- La valutazione dell'esenzione richiede una doppia verifica: la qualificazione giuridica del soggetto e la concreta destinazione d'uso dell'immobile; la mera disponibilità materiale dell'immobile non è sufficiente.
- Gli immobili utilizzati per fini istituzionali dalle Forze armate o dai Corpi militari difficilmente possono essere considerati destinati 'esclusivamente' ad attività ricettiva, quando la norma richiede tale requisito per l'esenzione.
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