Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2090/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento 1) del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.I.0012388.11-09-2025 pubblicato in data 11.09.2025 relativo all'elenco contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta a tempo determinato nella scuola secondaria di primo grado, inseriti nel bollettino totale delle nomine generato dal Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione richiamato in premessa; 2) Decreto del Ministero dell'Istruzione - U.S.R. Campania - Istituto Comprensivo Statale "Savio-Alfieri” di Napoli 0004759 del 17.09.2025 che, in ottemperanza al Decreto precedente, “determina l'esclusione, con effetto immediato, della sig.ra Pezzella Caterina dalle graduatorie GPS come da MPI prot. 12388 del 11.09.2025, per la classe di concorso ADMM e la risoluzione del contratto a tempo determinato avvenuto in data 12.09.2025”. nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento di formazione del Decreto impugnato, compresi gli atti allo stato non noti e che abbiano comportato la determinazione del Ministero dell'Istruzione - USR Campania e della successiva determina dirigenziale dell'Istituto Salvo-Alfieri, per i quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria di merito per le classi di concorso per le quali è stata esclusa, precisamente ADMM e a permanere nell'incarico assegnatole con contratto a tempo determinato del 12.09.2025.

Giustizia amministrativa202601162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalle GPS per la classe di concorso ADMM e conseguente risoluzione del contratto a tempo determinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania contenente l'elenco dei destinatari di una proposta a tempo determinato nella scuola secondaria di primo grado e il successivo provvedimento dell'istituto scolastico che, in attuazione del primo decreto, ha disposto la sua esclusione dalle graduatorie GPS per la classe di concorso ADMM e la risoluzione del contratto stipulato il 12 settembre 2025. Ha inoltre chiesto l'annullamento degli atti connessi e l'accertamento del diritto a essere inclusa nella graduatoria e a permanere nell'incarico. La questione centrale riguarda il riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. È emersa la pendenza, presso il TAR Lazio, di un ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione sull'istanza di riconoscimento del titolo estero. Il TAR Campania ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un dubbio preliminare sulla giurisdizione, osservando che la controversia potrebbe riguardare un atto di mera gestione della graduatoria e, quindi, una posizione di diritto soggettivo relativa al corretto collocamento della docente, con giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il Collegio ha tuttavia evidenziato che una diversa soluzione potrebbe prospettarsi qualora il ricorso investisse anche un atto generale ministeriale, oltre ai conseguenti provvedimenti degli uffici scolastici di inserimento nelle GPS di prima fascia, con possibili riflessi sulla competenza territoriale.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né la questione di giurisdizione né la domanda cautelare. Ha sottoposto d'ufficio alle parti, in contraddittorio, il dubbio che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001, poiché concernente la gestione della graduatoria e il diritto soggettivo al corretto collocamento. Ha riconosciuto, però, che la giurisdizione amministrativa potrebbe permanere qualora fossero effettivamente impugnati anche atti generali ministeriali, oltre agli atti applicativi degli uffici scolastici. Ha assegnato alle parti quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie sulla giurisdizione e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 6 maggio 2026 per la decisione sulla cautelare, riservando anche l'eventuale definizione in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    porre d’ufficio alle parti le questioni rilevate d’ufficio

    La questione di giurisdizione rilevata d'ufficio deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti prima della decisione.

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro

    Le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti posizioni di diritto soggettivo nella gestione delle graduatorie, appartengono in linea di principio alla giurisdizione ordinaria, salvo le ipotesi riconducibili all'impugnazione di atti generali.

  • art. 60 c.p.a.

    decisione in forma semplificata

    Il giudice si riserva la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata nella successiva camera di consiglio.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina in base all'oggetto sostanziale della domanda, individuato attraverso il petitum sostanziale e la causa petendi, considerando l'intrinseca natura della situazione soggettiva dedotta e non la qualificazione prospettata dalle parti.
  • Le controversie relative alla mera gestione di graduatorie scolastiche, quando mirano direttamente a tutelare il diritto soggettivo dell'interessato al corretto collocamento in graduatoria in ragione di un titolo, possono appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001.
  • La giurisdizione può essere valutata diversamente quando il ricorso investe anche un atto generale ministeriale, oltre ai provvedimenti applicativi degli uffici scolastici, poiché l'impugnazione dell'atto generale può incidere sull'individuazione del giudice munito di giurisdizione e sulla competenza territoriale.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una questione di giurisdizione non ancora discussa, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiurisdizione e ripartoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.