Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26071/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un furto aggravato in concorso. L'unico motivo di impugnazione contestava la sussistenza di un valido compendio probatorio a sostegno dell'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non specificava quali elementi della motivazione di appello fossero erronei o illogici, non consentendo un effettivo sindacato di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo era privo dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché non indicava in modo puntuale gli elementi posti a base della critica alla motivazione della sentenza impugnata, che era ritenuta logicamente corretta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Disposizione richiamata per la responsabilità concorsuale nel reato contestato.

  • art. 112, n. 4, c.p.

    Richiamato come aggravante nel titolo di reato contestato.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 625 nn. 2 e 7 c.p.

    Aggravanti del furto contestate nel capo d'imputazione.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare in modo determinato i punti della decisione impugnata oggetto di censura; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamata la conseguenza economica dell'inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, puntuale e autosufficiente nei limiti necessari a individuare chiaramente il vizio denunciato e i passaggi della motivazione censurati.
  • Una doglianza che si limiti a contestare in termini generici la tenuta del compendio probatorio, senza indicare quali elementi di fatto o quali passaggi argomentativi della sentenza siano erronei, è inammissibile.
  • Quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logicamente coerente, il ricorrente deve confrontarsi con essa in modo analitico; la mera riproposizione di una diversa lettura del materiale probatorio non è sufficiente.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.