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Sentenza

Sentenza n. 469/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 322/2025 -n. cronol. 2765/2025- del 12/03/2025 emessa dal Tribunale di Locri, sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202500671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri, sezione lavoro, relativa all'attribuzione della Carta elettronica docente e degli accessori per interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero e degli uffici scolastici territoriali, deducendo la mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri, passata in giudicato e ritualmente notificata. Il titolo giudiziale aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolare dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. L'amministrazione, nelle more del giudizio, ha accreditato il beneficio principale il 12 gennaio 2026, ma non ha comprovato il pagamento degli accessori economici previsti dal giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto la prosecuzione del giudizio quanto a tali somme. Il TAR ha rilevato anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all'esecuzione della sentenza nella parte relativa all'attribuzione del beneficio economico principale, poiché il bonus docente è stato accreditato in corso di causa. Ha invece accolto il ricorso quanto alla mancata corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, rilevando che l'amministrazione non aveva integralmente eseguito il giudicato. Ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e ordinato il pagamento degli accessori, da calcolare dalla data del diritto all'accredito fino al 12 gennaio 2026, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente le spese dell'attività commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 300,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di esecuzione incompleta o inesatta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, il cui decorso è stato accertato dal TAR.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Impone la corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute, da calcolare dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accredito tardivo della prestazione principale in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale obbligazione, ma non incide sulla permanenza dell'interesse alla decisione sulle somme accessorie ancora dovute in base al giudicato.
  • L'esecuzione del giudicato deve essere integrale e comprendere anche gli accessori espressamente riconosciuti nel dispositivo del titolo, quali la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria; il pagamento della sola sorte capitale integra un'inesatta o incompleta esecuzione.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su istanza dell'interessato, in caso di persistente inerzia.
  • La cessazione della materia del contendere su una parte dell'obbligazione e l'accoglimento dell'azione di ottemperanza sulla parte residua possono coesistere nella medesima pronuncia, con regolazione delle spese secondo la soccombenza anche virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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