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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6609/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Distante impugna la sentenza di appello che lo ha condannato per detenzione illecita di armi (fucile a pompa cal.12, pistola cal.7,65 e cartucce) riqualificando l'originaria contravvenzione ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895. Contestava in primo luogo l'assenza di interesse del Pubblico Ministero a proporre appello dopo che l'imputato era stato ammesso all'oblazione e aveva pagato la somma, sostenendo che l'oblazione avrebbe estinto la contravvenzione e che il PM non poteva modificare la qualificazione dell'atto in appello. Denunciava inoltre la inappellabilità della sentenza predibattimentale ex art. 469 c.p.p. e chiedeva il riconoscimento della lieve entità ex art. 5 legge n.895/1967 per la sua incensuratezza, comportamento collaborativo e le modalità di custodia delle armi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Pubblico Ministero può impugnare la sentenza di primo grado anche dopo l'ammissione all'oblazione in relazione alla corretta qualificazione del fatto (art. 570 c.p.p.), rilevando che il pagamento dell'oblazione non determina automaticamente l'estinzione del reato se non sussistono le condizioni di legge e che l'ufficio non è precluso dall'esercizio dell'impugnazione. Ha ritenuto appellabile la pronuncia predibattimentale nel caso concreto perché la costituzione delle parti era stata verificata. Ha dichiarato infondato il motivo relativo alla lieve entità, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 697 cod. pen.

    Norma riferita all'originaria imputazione contravvenzionale; la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione in fattispecie più gravi ai sensi di altra normativa specifica

  • artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895

    Norme sulla detenzione illecita di armi cui la condotta è stata riclassificata e in base alle quali è stata irrogata la pena

  • art. 141 disp. att. c.p.p.

    Riferimento alla disciplina dell'oblazione; la Corte rileva che tale norma non impedisce al Pubblico Ministero di impugnare la sentenza per vizio di qualificazione

  • art. 570 c.p.p.

    Stabilisce il potere del Pubblico Ministero di impugnare la sentenza di primo grado per la corretta qualificazione del fatto; la Corte lo ha applicato per legittimare l'appello del PM nonostante l'oblazione

  • art. 593 c.p.p.

    Richiamato unitamente all'art. 570 per spiegare la portata dell'impugnabilità da parte del PM nelle pronunce di proscioglimento precedenti alle modifiche normative

  • d.lgs. n. 11/2018

    Richiamato come riferimento alle modifiche processuali successive; la Corte distingue la portata delle norme nella versione previgente

  • legge 20 febbraio 2006 n. 46 e sentenza Corte Costituzionale n. 26/2007

    Riferimenti storici alle limitazioni intervenute e poi superate che riguardano i poteri d'impugnazione del PM

  • Sez. 1, n. 23513 del 12/04/2019 (giurisprudenza)

    Cita principio secondo cui l'adempimento dell'obbligo pecuniario in mancanza delle condizioni di legge non produce automaticamente estinzione del reato

  • art. 469 c.p.p.

    Disciplina della sentenza predibattimentale; la Corte ha ritenuto che la pronuncia fosse appellabile nel caso di verifica della costituzione delle parti

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato nella discussione sulla differenza tra decisione predibattimentale e decisione assunta nell'ambito del dibattimento

  • art. 5 legge n. 895/1967

    Norma che prevede la possibile attenuazione per lieve entità; la Corte ha ritenuto che la valutazione della lieve entità sia rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo vizio motivazionale

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Principi che disciplinano la determinazione della pena e le attenuanti/aggravanti; richiamati per spiegare la discrezionalità del giudice di merito nella fissazione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte

Massime di principio

  • Il pagamento dell'oblazione e l'ammissione formale non escludono automaticamente la possibilità per il Pubblico Ministero di impugnare la sentenza quando sussistano profili di errata qualificazione giuridica del fatto
  • L'oblazione produce effetto estintivo solo se sussistono tutte le condizioni di legge; la verifica sulla legittimità dell'ammissione resta sindacabile in sede di impugnazione
  • La appellabilità di una pronuncia predibattimentale dipende dalla correttezza della verifica sulla regolarità della costituzione delle parti; se tale verifica è avvenuta la sentenza può essere impugnata
  • La qualificazione della lieve entità e la graduazione della pena sono valutazioni di merito riservate al giudice di merito e difficilmente rivedibili in Cassazione salvo vizio logico o motivazionale
  • Se il Pubblico Ministero intende modificare l'imputazione in corso d'istruttoria o processo, può utilizzare gli strumenti previsti dal codice di procedura penale, ma resta comunque titolato ad appellare per questioni di diritto sulla qualificazione
  • In casi simili è consigliabile documentare in modo chiaro le condizioni che giustificano l'oblazione o la lieve entità (istante dell'imputato, condizioni di custodia, assenza di pericolosità sociale) già in sede di merito per ridurre il rischio di ricorso vittorioso del PM

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