Cassazione Penale, Sentenza n. 14817/2022 del 15/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che li aveva riconosciuti colpevoli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (unificati in un unico delitto aggravato) in qualità di amministratori della società Mirage Innplex s.r.l. Le doglianze principali sono: per Campinotti, inversione dell'onere della prova e travisamento della prova per aver dedotto le distrazioni solo dalle scritture contabili senza verificare l'effettiva disponibilità mediante accertamenti sui conti correnti e senza considerare la possibile rimborsabilità degli importi; contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Per Martini, utilizzazione di dichiarazioni accusatorie rese da un coimputato (Biagini) senza il contraddittorio e senza riscontri richiesti dall'art. 192 c.p.p., inattendibilità delle dichiarazioni e mancata prova della qualifica di amministratore di fatto; critica all'uso della sola discrepanza tra attivo e passivo fallimentare come prova di distrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non inammissibili i ricorsi ma, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ha constatato che il termine di prescrizione dei reati è decorso e che non risultano sussistenti le ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione (decisione del 23/02/2022). Non si è quindi pronunciata sul merito delle questioni probatorie e sulle doglianze relative all'applicazione delle attenuanti.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
La questione relativa alle attenuanti generiche era stata sollevata dai ricorrenti per criticare il loro diniego da parte della Corte d'appello; la Corte d'appello aveva motivato il diniego con la gravità del danno. La Cassazione non ha affrontato il merito perché ha annullato per prescrizione.
art. 192 cod. proc. pen.
Rilevata dai ricorrenti circa la necessità di riscontri per utilizzare le dichiarazioni di un coimputato; i ricorrenti sostenevano che le dichiarazioni di Biagini mancassero di validi riscontri. Anche su questo punto la Cassazione non si è pronunciata sul merito avendo dichiarato estinti i reati per prescrizione.
art. 195, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'inutilizzabilità di alcune dichiarazioni testimoniali (es. di Vietri) ai fini probatori; in appello fu contestata la rilevanza di quelle dichiarazioni.
art. 129 cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte di Cassazione per verificare la decorrenza della prescrizione; la Corte ha concluso che i reati sono estinti e che non sussistono i presupposti per pronunciare un proscioglimento diverso, pertanto ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per prescrizione.
Massime di principio
- Se la pronuncia può essere travolta dalla prescrizione, la Cassazione può annullare senza entrare nel merito delle questioni probatorie; quindi contestazioni processuali importanti possono rimanere non decise se la prescrizione è maturata.
- Le dichiarazioni di un coimputato richiedono, per assumere pieno valore probatorio, riscontri esterni; contestare l'uso esclusivo di tali dichiarazioni è una tesi difensiva rilevante.
- Non si deve invertire l'onere della prova: la deduzione di distrazioni societarie non può fondarsi unicamente su voci contabili senza accertamenti concreti sull'effettiva disponibilità dei fondi (esame dei conti correnti, riscontri bancari).
- La sola differenza tra attivo e passivo fallimentare non è di per sé sufficiente a provare la bancarotta fraudolenta patrimoniale; occorre dimostrare concretamente le distrazioni di beni o valori.
- Se si contesta l'utilizzabilità di dichiarazioni raccolte extragiudizialmente (es. da curatore o Guardia di Finanza), è strategico chiedere formalmente l'esame dell'autore per garantirne la valutazione nel contraddittorio; l'assenza di formale richiesta potrebbe essere rilevata come elemento processuale.
- In difesa di imputati accusati di reati fallimentari è fondamentale acquisire riscontri documentali e bancari che possano confutare la ricostruzione delle distrazioni risultanti dalle scritture contabili.
- La motivazione del giudice circa le attenuanti generiche deve essere congrua e riferirsi a elementi valutabili (gravità, responsabilità, danno); il loro diniego può essere impugnato se la motivazione è carente o contraddittoria.
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