Sentenza n. 1260/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento delle note del Parco Regionale delle Alpi Apuane prot. n. 4658, avente ad oggetto “… Cava Pellini, ditta Trambisera Marmi Srl – Comune di Seravezza. Istanza di nullaosta per variante non sostanziale. Comunicazioni”, e prot. n. 5197 del 29.12.2021, avente il medesimo oggetto, e recante “ulteriori precisazioni”, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, segnatamente, se e per quanto occorrer possa, della delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 22 del 16.10.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note del Parco Regionale delle Alpi Apuane relative all’istanza di nullaosta per variante non sostanziale della Cava Pellini, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (ente parco)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato le note del Parco Regionale delle Alpi Apuane, aventi a oggetto l’istanza di nullaosta per una variante non sostanziale relativa a un’attività di cava, nonché, ove occorrente, la delibera del Consiglio Direttivo del Parco richiamata in epigrafe. Il testo della sentenza non espone i motivi di ricorso, poiché la causa è stata definita prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la ricorrente aveva depositato una dichiarazione in tal senso, sottoscritta anche dal difensore del Parco per adesione alla richiesta di compensazione delle spese. Le spese sono state compensate tra la ricorrente e il Parco Regionale delle Alpi Apuane. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Comune di Seravezza e dell’Unione dei Comuni Versilia, non costituiti in giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
sopravvenuto difetto d’interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione della controversia.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche sulla base di una dichiarazione depositata dalla parte ricorrente e non richiede una decisione nel merito delle censure dedotte.
- La compensazione delle spese può essere disposta tra ricorrente e amministrazione resistente quando quest’ultima aderisce alla richiesta di compensazione; nei confronti delle parti non costituite non si provvede sulle spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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