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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31592/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la condanna per il reato previsto dall'art. 677, comma 3, cod. pen., sostenendo che: a) avevano segnalato il degrado dell'edificio all'amministratore e partecipato alle assemblee condominiali, perciò non poteva imputarsi loro una colpa specifica; b) i lavori necessari erano eseguibili solo in ambito condominiale (frontalini dei balconi), dunque la responsabilità doveva ricadere sul condominio nel suo complesso o sull'amministratore; c) dall'istruttoria non risultava da quale balcone si fosse staccato il calcinaccio, per cui mancava prova del nesso causale e andavano assolti. In subordine i difensori avevano chiesto dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha rigettato le censure. Ha confermato la motivazione del Tribunale di Messina che aveva ritenuto gli imputati colpevoli per omissione di lavori urgenti (art. 677, comma 3, cod. pen.), in quanto non risulta che avessero diffidato formalmente l'amministratore né adottato autonomamente misure precauzionali nonostante la consapevolezza del pericolo e la perdurante inerzia. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in presenza di inerzia assembleare e omissione dell'amministratore, l'obbligo di rimuovere situazioni pericolose ricade comunque sui singoli proprietari; per il delitto contravvenzionale in questione è sufficiente la colpa (culpa) e non è richiesta la volontà specifica di sottrarsi agli obblighi. Sono state confermate le sanzioni già irrogate (ammenda di euro 400,00) e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, non essendo applicabili ipotesi di esonero, ciascuno al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 677 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 677 (omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina) nel senso che si tratta di un'ipotesi contravvenzionale che si realizza anche per colpa (culpa), quindi non è necessaria la volontà specifica di sottrarsi all'obbligo di intervento; i proprietari possono essere ritenuti responsabili per omissione quando, pur consapevoli del pericolo e in presenza di inerzia assembleare o amministrativa, non adottano misure.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La norma è richiamata per la misura sanzionatoria accessoria: la Corte ha disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende da parte dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni)

    disposizione sulla trattazione scritta

    Richiamata in ordine alla procedura di trattazione scritta del procedimento in Cassazione; non incide sul merito sostanziale ma sul rito adottato per la trattazione.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez. 1, n. 50366 del 07/10/2019, Assabese, Rv. 278081

    Richiamata come principio consolidato secondo cui, in caso di mancata formazione della volontà assembleare e inerzia dell'amministratore, l'obbligo di rimuovere situazioni pericolose grava sui singoli proprietari e può integrarne la responsabilità penale per omissione.

Massime di principio

  • Nei fabbricati condominiali la responsabilità per omissione di lavori che minacciano rovina può ricadere sui singoli proprietari se l'assemblea non si forma o l'amministratore è inerte: la delega all'amministratore non esclude l'obbligo dei singoli quando il pericolo persiste.
  • Per il reato ex art. 677 cod. pen. è sufficiente la colpa (culpa): non è richiesta la volontà intenzionale di sottrarsi agli obblighi, quindi l'inerzia e la mancata adozione di misure idonee possono integrare il reato.
  • La semplice segnalazione del problema all'amministratore e la mera partecipazione alle assemblee, senza ulteriori atti (es. diffida formale, interventi conservativi, richiesta di misure giudiziali), possono non essere sufficienti a escludere la colpa del singolo proprietario.
  • In situazioni analoghe è consigliabile che il proprietario: a) notifichi formalmente (diffida) all'amministratore e agli altri condomini l'obbligo di intervenire; b) conservi prove delle segnalazioni e dell'inerzia; c) adotti, se possibile, misure cautelari minime o chieda interventi giudiziali (es. sequestro conservativo o provvedimento d'urgenza) per evitare il pericolo.
  • La prova dell'esatto punto di distacco di calcinacci può influire sull'imputazione individuale, ma l'esistenza di un degrado diffuso e la consapevolezza del pericolo possono comunque giustificare responsabilità per omissione a carico dei proprietari.

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