Cassazione Civile, Ordinanza n. 03552/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia trae origine da un’azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare ex art. 146 l. fall. nei confronti di più esponenti di una società per azioni fallita, tra amministratori e sindaci, per danni ascritti a una gestione ritenuta dissennata e pregiudizievole: ingente debito verso l’erario, anticipazioni di spese in favore del presidente, indebite somme apprestate da un conto per attività dilettantistica, compensi asseritamente non dovuti, acquisto di calciatori e di immobili. La ricorrente principale, quale sindaco effettivo in un determinato periodo, censura la sentenza di appello per avere respinto l’eccezione di prescrizione dell’azione, assumendo che l’insufficienza patrimoniale fosse percepibile già da bilanci antecedenti al fallimento, e per avere ritenuto valida la citazione nonostante l’indeterminatezza delle condotte attribuite ai singoli convenuti. I coobbligati propongono a loro volta ricorsi incidentali: contestano la sufficienza della prova dei fatti costitutivi della domanda e del nesso causale, l’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio come mezzo per integrare lacune probatorie, l’acquisizione di documenti da parte del CTU, la quantificazione di alcune voci di danno e, per uno di essi, l’esclusione dell’effetto di un preteso giudicato esterno e la mancata considerazione di una responsabilità solo pro quota. Uno dei ricorrenti incidentali contesta inoltre la valutazione di irrazionalità di alcune operazioni immobiliari e la reiezione della domanda di regresso nei confronti di un coobbligato.
La decisione
La Corte di cassazione riunisce i ricorsi e li dichiara tutti inammissibili, rigettando di fatto ogni doglianza. Quanto alla prescrizione, ritiene corretta la decisione di merito che ha individuato la decorrenza del termine dalla dichiarazione di fallimento, in mancanza di prova di una precedente oggettiva percepibilità dell’insufficienza patrimoniale. Quanto agli altri motivi, rileva plurime ragioni di inammissibilità: difetto di specificità della censura sulla nullità della citazione, tecnica espositiva confusa e non autosufficiente, tentativo di ottenere una rivalutazione del merito, preclusioni derivanti dalla doppia conforme, nonché infondatezza di alcune doglianze nel merito. In particolare, chiarisce che la consulenza tecnica d’ufficio può acquisire documenti necessari nei limiti del quesito, senza supplire alle carenze probatorie delle parti, e ribadisce che le scelte gestorie dell’amministratore sono sindacabili solo nei limiti della ragionevolezza ex ante. Viene inoltre osservato che la ripartizione del danno in quote tra responsabili, pur non coerente in astratto con la solidarietà verso il danneggiato, non arreca pregiudizio a chi se ne duole quando tale riparto riduca la sua esposizione al solo contributo causale effettivo.
Norme richiamate
art. 146 l. fall.
consente al curatore di esercitare le azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci della società fallita, cumulando le tutele spettanti alla massa e ai creditori sociali.
art. 2394 c.c.
l’azione dei creditori sociali soggiace al termine quinquennale che decorre quando l’insufficienza patrimoniale diviene oggettivamente percepibile; in difetto di prova contraria, tale momento coincide con la dichiarazione di fallimento.
art. 2393 c.c.
richiamato quale base dell’azione di responsabilità verso gli esponenti sociali, ma nel caso concreto la Corte si concentra sulla disciplina dell’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.
art. 2949 c.c.
richiamato in relazione alla prescrizione delle azioni sociali di responsabilità.
art. 164, n. 4, c.p.c.
la censura di nullità della citazione è inammissibile se non è specificamente prospettata come nullità della decisione e si risolve in una generica critica alla motivazione o alla violazione di legge.
art. 115 c.p.c.
richiamato nelle doglianze sulla valutazione delle prove; la Corte respinge le censure che mirano a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 2697 c.c.
l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda grava sulla curatela; la CTU non può surrogare carenze probatorie delle parti.
art. 1218 c.c.
evocato nelle censure dei convenuti, ma la decisione non accoglie alcuna violazione del relativo regime di responsabilità contrattuale.
art. 2043 c.c.
richiamato come base generale della responsabilità risarcitoria, in combinazione con la disciplina societaria e fallimentare.
art. 2394 c.c.
la responsabilità verso i creditori sociali richiede l’insufficienza del patrimonio sociale e un nesso causale tra condotta degli esponenti e pregiudizio alla garanzia patrimoniale.
art. 2392 c.c.
le scelte gestorie dell’amministratore non sono insindacabili in assoluto; possono essere scrutinare in termini di ragionevolezza ex ante, diligenza e adeguate cautele preventive.
art. 345, comma 3, c.p.c.
richiamato in relazione alla produzione documentale in appello e alle preclusioni istruttorie.
art. 61 c.p.c.
la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo di ausilio al giudice e non prova sostitutiva dell’onere probatorio delle parti.
art. 194 c.p.c.
richiamato per delimitare la funzione della consulenza tecnica e i poteri dell’ausiliario.
art. 195 c.p.c.
nel regime applicabile ratione temporis, il termine assegnato alle parti per osservazioni alla CTU ha natura ordinatoria e non preclude successive contestazioni nel giudizio.
art. 198 c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla consulenza tecnica per confermare i limiti dei poteri del CTU.
art. 90 disp. att. c.p.c.
richiamato per l’attività del consulente e i documenti acquisibili nell’esercizio delle funzioni peritali.
art. 111 Cost.
evocato a sostegno delle garanzie del giusto processo e del contraddittorio.
art. 24 Cost.
richiamato in relazione al diritto di difesa e all’esigenza di un processo effettivo e non gravato da oneri superflui.
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale del giusto processo.
art. 348-ter c.p.c.
opera la preclusione alla censura di merito con il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. quando vi sia cd. doppia conforme.
art. 2909 c.c.
l’eccezione di giudicato esterno è inammissibile se non viene riprodotto o specificato il contenuto della decisione asseritamente preclusiva.
art. 112 c.p.c.
la doglianza di omessa pronuncia è scrutinata distinguendo tra reale omissione e mero dissenso sulla valutazione delle prove; nel caso concreto alcune censure sono respinte perché la sentenza di appello ha in realtà affrontato il tema.
art. 1223 c.c.
la quantificazione del danno richiede il nesso di causalità tra condotta e conseguenze economiche; non si possono imputare conseguenze non riferibili alla condotta del singolo.
art. 1299 c.c.
richiamato per il regresso tra coobbligati, ma la censura viene dichiarata inammissibile.
art. 2055 c.c.
la solidarietà tra responsabili può valere verso il danneggiato; tuttavia il giudice di merito può ripartire internamente il danno in quote in base al contributo causale di ciascuno.
art. 41 c.p.
il nesso causale si interrompe solo se il sopravvenuto fatto altrui costituisce causa autonoma ed esclusiva dell’evento dannoso.
Massime di principio
- Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l. fall., la prescrizione dell’azione ex art. 2394 c.c. decorre dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale della società è oggettivamente percepibile dai creditori; in mancanza di prova contraria, può presumersi coincidente con la dichiarazione di fallimento.
- L’onere di dimostrare una data anteriore di percepibilità dell’insufficienza patrimoniale grava sul convenuto che eccepisce la prescrizione.
- La nullità della citazione per indeterminatezza deve essere dedotta in modo specifico e autosufficiente, indicando chiaramente la nullità processuale denunciata e la sua incidenza sulla difesa.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alle lacune probatorie delle parti, ma può acquisire documenti necessari alla risposta ai quesiti entro i limiti dell’incarico e del contraddittorio.
- Il termine concesso alle parti per osservazioni alla CTU, nel regime previgente all’art. 195 c.p.c. novellato, ha natura ordinatoria e la mancata tempestiva trasmissione delle osservazioni al consulente non preclude la deduzione delle stesse nel successivo corso del giudizio.
- Le scelte gestorie degli amministratori sono insindacabili nel merito solo entro il perimetro della ragionevolezza ex ante, della diligenza richiesta e dell’adozione delle cautele e verifiche preventive normalmente esigibili.
- Il nesso causale viene meno solo se il fatto sopravvenuto di un terzo si pone come causa autonoma ed esclusiva dell’evento dannoso; non basta che intervenga in una sequenza causale già avviata per neutralizzare la responsabilità del primo autore.
- La solidarietà verso il danneggiato non impedisce al giudice di ripartire internamente il danno tra più responsabili in relazione al rispettivo contributo causale, con effetti di limitazione della responsabilità del singolo alle sole quote a lui imputabili.
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