Cassazione Civile, Sentenza n. 1884/2020 del 28/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo nei confronti dell’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, per somme relative a ratei di tredicesima e quattordicesima maturati alle dipendenze di una società in amministrazione straordinaria. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 25 novembre 2013, riformò la decisione di primo grado e revocò il decreto ingiuntivo: ritenne che l’ammissione al passivo del credito per TFR avesse interrotto la prescrizione anche nei confronti dell’INPS sino alla conclusione della procedura concorsuale, ma giudicò ritualmente eccepito dall’ente il superamento del massimale e incontestato che il lavoratore avesse già ricevuto le ultime tre retribuzioni, pacificamente superiori a tre volte il trattamento di CIGS. Il lavoratore propose un unico motivo articolato, denunciando violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2733 c.c. e del D.Lgs. n. 80 del 1992, nonché vizio di motivazione e motivazione apparente. Contestò che l’INPS avesse eccepito tempestivamente il superamento del massimale e sostenne che il fatto di avere richiesto un residuo non dimostrava, di per sé, che il limite complessivo della garanzia fosse stato superato. L’INPS resistette e propose ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché la censura relativa alla pretesa violazione del principio di non contestazione non rispettava il principio di specificità: il ricorrente aveva trascritto solo un breve estratto del ricorso in opposizione dell’INPS, senza riportarne la parte dalla quale la Corte d’appello aveva tratto l’eccezione di superamento del massimale e l’allegazione del pagamento delle ultime tre retribuzioni; inoltre non aveva indicato in modo adeguato dove tale parte dell’atto fosse reperibile nel fascicolo. Il ricorso incidentale dell’INPS, espressamente condizionato all’accoglimento di quello principale, è rimasto assorbito. Il lavoratore è stato condannato a rifondere all’INPS le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il motivo è inammissibile.
La Corte non ha accolto nel merito la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dichiarando invece inammissibile il motivo articolato che la comprendeva.
art. 115 c.p.c.
è evidente che la censura appare formulata in spregio al principio di specificità, che impone al ricorrente in cassazione, che intenda denunciare la violazione del principio di non contestazione ad opera dei giudici di merito, il duplice onere di trascrivere gli atti processuali sulla scorta dei quali la non contestazione è stata ritenuta e di indicare in quale luogo del fascicolo processuale essi si trovano
Chi deduce in cassazione che il giudice di merito abbia violato il principio di non contestazione deve trascrivere gli atti processuali sui quali si fonda la censura e indicare precisamente dove essi si trovano nel fascicolo.
art. 116 c.p.c.
Il motivo è inammissibile.
La censura, che comprendeva anche la dedotta violazione delle regole di valutazione delle prove, non è stata esaminata nel merito perché inammissibile per difetto di specificità.
art. 2733 c.c.
Il motivo è inammissibile.
La dedotta violazione della disciplina della confessione non è stata decisa nel merito, essendo inammissibile l’unico motivo articolato che la ricomprendeva.
D.Lgs. n. 80 del 1992
Il motivo è inammissibile.
La Corte non ha interpretato nel merito la disciplina del Fondo di garanzia invocata dal ricorrente, avendo dichiarato inammissibile il motivo per difetto di specificità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Il comma 1-bis è richiamato quale riferimento per determinare l’importo del contributo unificato ulteriore dovuto, ove dovuto, in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Chi denuncia in cassazione la violazione del principio di non contestazione deve trascrivere gli atti processuali dai quali il giudice di merito ha desunto la non contestazione e indicare specificamente il luogo del fascicolo in cui tali atti sono reperibili; la mancata osservanza di entrambi gli oneri rende la censura inammissibile per difetto di specificità.
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