Cassazione Civile, Sentenza n. 1892/2020 del 28/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, direttore dell’esecuzione di un contratto di appalto relativo alla pulizia di vetture e impianti e ad attività di supporto presso i depositi di superficie della datrice di lavoro, era stato licenziato per giusta causa il 4 luglio 2016. Gli era stato contestato di avere svolto, anche durante un periodo di aspettativa non retribuita per gravi motivi privati, attività subordinata come direttore generale di un’altra società, collegata alla società che forniva alla datrice servizi e gestione in full service dei pneumatici, senza preventiva autorizzazione, senza informare correttamente la datrice e in una situazione di conflitto di interessi e di vantaggio personale. La fase sommaria aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione e il pagamento di tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; in opposizione, il Tribunale aveva invece accolto la domanda della datrice e dichiarato legittimo il recesso. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 31 luglio 2018, aveva rigettato il reclamo del lavoratore. In Cassazione il lavoratore ha articolato quattro motivi. Con il quarto ha sostenuto che l’aspettativa per motivi privati interrompesse il servizio soltanto ai fini dell’anzianità e non lo esonerasse dagli obblighi regolamentari, contestando però che la violazione potesse giustificare il licenziamento e deducendo l’assenza di conflitto di interessi e la previsione di una sanzione conservativa. Con il primo motivo ha denunciato l’immutabilità della contestazione disciplinare, sostenendo che l’indicazione iniziale della società fornitrice fosse diversa da quella poi individuata e che il conflitto di interessi fosse stato introdotto soltanto in giudizio, con lesione del diritto di difesa. Con il secondo ha negato l’esistenza dei presupposti del controllo o collegamento societario, rilevando, tra l’altro, la quota del 5% attribuita a una società e quella del 30% riferibile all’altra nella società presso cui era stato assunto. Con il terzo ha sostenuto che il conflitto di interessi rilevante ai sensi dell’obbligo di fedeltà dovesse sussistere in concreto e non potesse essere soltanto indiretto, eventuale o potenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il quarto motivo è stato respinto: l’interruzione del servizio durante l’aspettativa per motivi privati non equivale alla cessazione del rapporto e non libera il dipendente dagli obblighi inerenti al rapporto di lavoro. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’appello aveva accertato in fatto, in conformità alla decisione di primo grado, che non vi era stata modifica o ampliamento della contestazione; la censura sul fatto incorreva inoltre nella preclusione della doppia conforme, non essendo state indicate le ragioni di fatto divergenti tra le due decisioni, mentre la doglianza di diritto era generica e non confutava l’argomentazione della Corte territoriale sulla mancata indicazione di elementi concreti di lesione del diritto di difesa. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti. La contestazione relativa all’art. 2359 c.c. investiva la ricostruzione della situazione societaria concreta, riservata al giudice di merito, e non dimostrava un errore interpretativo della norma; la Corte d’appello aveva ricostruito, sulla base delle visure e dei rapporti tra le società, un collegamento societario e una ricaduta sull’appalto della datrice. La Corte ha quindi ritenuto che la condotta accertata potesse integrare violazione dell’obbligo di fedeltà anche in presenza di un conflitto non coincidente con le sole condotte espressamente vietate dall’art. 2105 c.c., quando la condotta contrasti con gli interessi dell’impresa o sia idonea a ledere il vincolo fiduciario. È stata confermata la legittimità del licenziamento per giusta causa. Il lavoratore è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione: euro 200 per esborsi ed euro 5.000 per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 24, commi 10, 11 e 13, all. A R.D. n. 148/1931
Ma è evidente che l’interruzione del servizio non possa essere intesa a tutti gli effetti, alla stregua di una cessazione del rapporto con assolvimento da ogni obbligo ad esso inerente. Perchè una tale circostanza si verifica soltanto con l’esonero definitivo dal servizio”, previsto “allo scadere del servizio, ove perdurino le cause che la motivarono” (comma 13).
L’aspettativa per motivi privati interrompe il servizio ai fini regolati dalla disposizione, ma non equivale alla cessazione del rapporto né comporta l’esonero dagli obblighi ad esso inerenti; tale effetto si verifica soltanto con l’esonero definitivo dal servizio.
art. 7 L. n. 300/1970
E’ noto che, in tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell’addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell’esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, non dovendo le condotte del medesimo, sulle quali è incentrato l’esame del giudice di merito, differire nella sostanza fattuale da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva.
La garanzia difensiva del procedimento disciplinare richiede che i fatti esaminati dal giudice non differiscano nella loro sostanza fattuale da quelli posti a fondamento del licenziamento; non ogni allegazione successiva viola l’immutabilità, ma soltanto quella che introduce circostanze nuove tali da ledere la difesa.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha compiuto un accurato accertamento in fatto (al p.to 1.1. a pgg. 2 e 3 della sentenza), condividendo con il Tribunale l’esclusione di una modificazione o ampliamento del fatto contestato, comportante, sotto il profilo di omesso esame della censura, l’inammissibilità per la ricorrenza dell’ipotesi di cd. “doppia conforme” prevista dall’art. 348ter c.p.c., comma 5, in difetto di indicazione dalla parte ricorrente delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità.
In presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito, la censura relativa all’omesso esame di un fatto è inammissibile se il ricorrente non indica e dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
In particolare riferimento alla dedotta violazione di norme di diritto, essa ha rilevato la mancata specificazione dal lavoratore di elementi di fatto comportanti la violazione del suo diritto di difesa, con argomentazione (al terz’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), che neppure è stata confutata dal ricorrente: con evidente riflesso sulla genericità del motivo, in violazione della prescrizione di specificità posta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione impugnata; è inammissibile la censura generica che non confuta l’argomentazione decisiva della sentenza.
art. 2359 c.c.
Nel caso di specie, l’individuazione di una situazione integrante o meno un collegamento societario per esercizio di un’influenza notevole di una su altra società (Cass. 1 aprile 2011, n. 7554) importa, non già per un’autonoma rilevanza in se stessa, quanto piuttosto in via strumentale all’accertamento di una condizione di compartecipazione societaria ad un’attività potenzialmente in conflitto con quella di altra impresa, in cui sia coinvolto il lavoratore subordinato di quest’ultima, sua datrice, per verificarne una posizione conflittuale integrante violazione del suo dovere di diligenza.
Nel caso deciso, l’accertamento del collegamento societario rilevava strumentalmente per verificare la compartecipazione del lavoratore a un’attività potenzialmente confliggente con quella della datrice. La contestazione della ricostruzione dei rapporti societari concreti non integra, di per sé, violazione di legge se non investe l’interpretazione della fattispecie astratta.
art. 2105 c.c.
Ebbene, la rilevanza del conflitto di interessi è indubbiamente sintomatica della violazione dell’obbligo di fedeltà posto dall’art. 2105 c.c., in collegamento con i principi generali di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., dai quali si evince l’obbligo del lavoratore di astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dalla prima norma citata, ma anche da qualsiasi altra condotta che, per la natura e le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa, ovvero crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.
L’obbligo di fedeltà comprende, oltre alle condotte espressamente vietate, qualsiasi comportamento che, per natura e possibili conseguenze, contrasti con i doveri derivanti dall’inserimento nell’organizzazione aziendale, crei conflitto con gli interessi dell’impresa o sia idoneo a compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Ebbene, la rilevanza del conflitto di interessi è indubbiamente sintomatica della violazione dell’obbligo di fedeltà posto dall’art. 2105 c.c., in collegamento con i principi generali di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., dai quali si evince l’obbligo del lavoratore di astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dalla prima norma citata, ma anche da qualsiasi altra condotta che, per la natura e le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa, ovvero crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.
I principi di correttezza e buona fede concorrono a definire gli obblighi del lavoratore, imponendogli di evitare anche condotte non espressamente vietate che siano incompatibili con l’organizzazione e gli interessi della datrice o compromettano il rapporto fiduciario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L’aspettativa per motivi privati interrompe il servizio nei limiti previsti dalla disciplina applicabile, ma non estingue il rapporto di lavoro e non esonera il dipendente dagli obblighi inerenti al rapporto; l’esonero da tali obblighi richiede la cessazione definitiva dal servizio.
- Il principio di immutabilità della contestazione disciplinare tutela l’effettivo diritto di difesa: è violato quando in giudizio vengono introdotti fatti nuovi che modificano nella sostanza l’addebito e incidono sulla possibilità di difendersi, ma non quando le circostanze successive sono meramente confermative o non alterano il quadro contestato.
- Quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, la censura per omesso esame di un fatto è inammissibile se il ricorrente non indica e dimostra la diversità delle rispettive basi fattuali.
- Il ricorso per cassazione deve specificare la censura e confrontarsi con la motivazione impugnata; la mancata confutazione dell’argomento decisivo della sentenza rende il motivo generico e inammissibile.
- L’obbligo di fedeltà del lavoratore, letto insieme ai principi di correttezza e buona fede, non si limita alle condotte espressamente vietate: comprende anche comportamenti che creino un conflitto con le finalità e gli interessi della datrice o che, per natura e possibili conseguenze, siano idonei a compromettere il vincolo fiduciario.
- La ricostruzione dei rapporti societari e del collegamento concreto tra imprese attiene all’accertamento di fatto del giudice di merito; in cassazione la sua contestazione non integra violazione di legge se non individua un errore nell’interpretazione della fattispecie normativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1886/2020 del 28/01/2020
- Sentenza lavoro · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1884/2020 del 28/01/2020
- Sentenza lavoro · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1885/2020 del 28/01/2020
- Sentenza lavoro · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1891/2020 del 28/01/2020
- Sentenza lavoro · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1890/2020 del 28/01/2020
- Sentenza lavoro · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1887/2020 del 28/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →