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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1886/2020 del 28/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto all’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del TFR maturato alle dipendenze di una società a responsabilità limitata. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 16 giugno 2017, riformava la decisione e rigettava la pretesa. Il fallimento del datore di lavoro era stato chiuso per insufficienza dell’attivo prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, sicché il credito del lavoratore non era stato ammesso. Con un unico motivo, il lavoratore denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 5, della L. n. 297/1982, in relazione agli artt. 102 e 118, comma 1, n. 4, della legge fallimentare. Contestava che, in tale situazione, fosse necessario procurarsi un titolo esecutivo contro il datore di lavoro e promuovere un’esecuzione forzata prima di rivolgersi al Fondo, sostenendo che la natura previdenziale della prestazione e la disciplina della chiusura del fallimento consentissero di agire direttamente contro l’INPS. Rilevava inoltre che l’imminente cancellazione della società avrebbe reso inutile e dispendiosa l’azione nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l’unico motivo e il ricorso. Ha confermato che, quando il fallimento si chiude per insufficienza dell’attivo prima dell’esame della domanda di ammissione al passivo, il lavoratore deve comunque ottenere l’accertamento del credito nei confronti del datore di lavoro mediante un titolo esecutivo e promuovere l’azione esecutiva prevista dall’art. 2, comma 5, della L. n. 297/1982; la chiusura del fallimento comporta il ritorno in bonis del datore di lavoro e, dopo la cancellazione della società, l’azione può essere indirizzata ai soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. Il titolo non è un adempimento inutile: consente di determinare l’ammontare del TFR e quindi la misura dell’intervento del Fondo, terzo rispetto al rapporto di lavoro. La Corte ha escluso che sussistesse un dubbio di legittimità costituzionale, poiché sia l’intervento collegato all’insinuazione al passivo sia quello fondato sull’esecuzione richiedono il previo accertamento del diritto al TFR nei confronti del datore di lavoro. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 2 ss., L. n. 297/1982

    Così ricostruito il sistema, del tutto correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la previsione della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, dovesse trovare applicazione anche nel caso di specie, in cui il giudice fallimentare, essendo emerso che non poteva essere acquisito attivo alcuno da distribuire ai creditori, ha disposto con decreto la chiusura del fallimento del datore di lavoro dell’odierno ricorrente prima ancora dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.

    La disciplina collega l’intervento del Fondo a modalità alternative di accertamento del credito: l’ammissione al passivo quando il credito può essere esaminato nella procedura concorsuale, oppure, nei casi regolati dal comma 5, l’accertamento del credito verso il datore di lavoro mediante titolo esecutivo e la previa esecuzione.

  • art. 2, comma 5, L. n. 297/1982

    Si deve piuttosto aggiungere che, in casi del genere, il previo esperimento di un’azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacchè, da un punto di vista sistematico, l’accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all’ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l’individuazione della misura stessa dell’intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l’ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro.

    Se la chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo impedisce l’esame della domanda di ammissione al passivo, il lavoratore deve ottenere un titolo esecutivo contro il datore di lavoro e promuovere la conseguente esecuzione prima di chiedere l’intervento del Fondo. L’accertamento del credito verso il datore di lavoro serve anche a determinare la misura dell’obbligazione del Fondo.

  • art. 118, comma 1, n. 4, R.D. n. 267/1942

    Questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 ha l’onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l’ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell’attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell’udienza fissata per l’esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, cit.

    La chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo, intervenuta prima dell’esame della domanda di insinuazione, non consente di prescindere dall’accertamento del credito: il lavoratore deve rivolgersi al datore di lavoro tornato in bonis e seguire il percorso di esecuzione previsto dall’art. 2, comma 5, della L. n. 297/1982.

  • art. 102 R.D. n. 267/1942

    I suesposti principi sono stati ribaditi anche nell’ipotesi in cui l’esame della domanda (tardiva) di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo (Cass. n. 7877 del 2015) e poggiano sull’esame complessivo della disposizione di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2 da cui emerge chiaramente che il legislatore ha ancorato l’intervento del Fondo alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 ss.); dall’altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l’insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5).

    La Corte richiama la disciplina della chiusura della procedura per insufficienza dell’attivo nel ricostruire il sistema di accesso al Fondo: quando la procedura impedisce l’esame del credito, resta necessario accertarlo nei confronti del datore di lavoro secondo il percorso individuato dall’art. 2 della L. n. 297/1982.

  • art. 118, comma 2, R.D. n. 267/1942

    è sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben poteva l’odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013).

    La cancellazione della società dopo la chiusura del fallimento non rende impossibile l’accertamento e l’esecuzione del credito: secondo il passaggio richiamato, l’azione può essere promossa nei confronti dei soci, la cui responsabilità è limitata a quanto riscosso in sede di liquidazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Il comma 1-bis è richiamato quale riferimento per la misura dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il lavoratore che chiede al Fondo di garanzia il pagamento del TFR deve dimostrare l’accertamento del proprio credito nei confronti del datore di lavoro: normalmente mediante l’ammissione al passivo fallimentare; se la chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo impedisce l’esame della domanda, mediante un titolo esecutivo ottenuto contro il datore di lavoro.
  • Quando il fallimento è chiuso per insufficienza dell’attivo prima dell’esame della domanda di ammissione al passivo, il lavoratore deve munirsi di titolo esecutivo e promuovere l’esecuzione nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis prima di rivolgersi al Fondo di garanzia.
  • L’accertamento del credito verso il datore di lavoro, tramite ammissione allo stato passivo o titolo esecutivo, è funzionale a determinare la misura dell’intervento del Fondo, la cui obbligazione è commisurata al TFR maturato ed è assunta da un ente estraneo al rapporto di lavoro.
  • La cancellazione della società dopo la chiusura del fallimento non esonera il lavoratore dall’accertamento del credito: l’azione può essere promossa nei confronti dei soci, nei limiti di quanto da essi riscosso a seguito della liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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