Cassazione Civile, Sentenza n. 1887/2020 del 28/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La Corte d’appello di Bologna, riformando la decisione di primo grado, aveva condannato l’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, a corrispondere alla lavoratrice il TFR maturato nel rapporto con una società poi cancellata dal registro delle imprese il 14 novembre 2012, a fronte della cessazione del rapporto il 30 maggio 2012. La Corte territoriale aveva ritenuto possibile accertare, nel giudizio previdenziale, la non assoggettabilità a fallimento della società e aveva considerato superflui sia la formazione di un titolo esecutivo contro la datrice di lavoro sia l’esperimento di una procedura esecutiva, tenuto conto della cancellazione della società e dell’assenza di distribuzioni ai soci. L’INPS ha proposto due motivi: con il primo ha contestato che la non assoggettabilità a fallimento potesse essere accertata fuori dalla sede fallimentare; con il secondo ha sostenuto che, per accedere alla prestazione del Fondo nel caso di datore non soggetto a procedura concorsuale, fosse comunque necessario munirsi preventivamente di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro e, secondo la censura, esperire l’esecuzione. La lavoratrice ha resistito.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la non assoggettabilità a fallimento costituisce una questione pregiudiziale in senso logico che il giudice della domanda previdenziale può accertare incidentalmente, senza efficacia di giudicato; resta a carico del lavoratore la prova delle circostanze che fondano tale presupposto. Nel caso concreto l’INPS non aveva contestato l’accertamento di merito sulla non assoggettabilità della società, ma soltanto la competenza del giudice che lo aveva svolto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nel regime previsto dall’art. 2 della L. n. 297/1982 per il datore non soggetto a procedura concorsuale, il previo conseguimento di un titolo esecutivo contro il datore è necessario per determinare la misura dell’intervento del Fondo; la mancata contestazione da parte dell’INPS dell’an e del quantum del credito non lo sostituisce. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. La necessità dell’esperimento della procedura esecutiva è stata lasciata logicamente impregiudicata rispetto alla decisione sul titolo esecutivo.
Norme richiamate
L. n. 297/1982, art. 2, commi 2 e 5
Più precisamente, per ciò che riguarda il pagamento del TFR (rectius: della prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato), tale fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, comma 2 e ss.) e, dall’altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l’insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5).
La prestazione del Fondo è previdenziale e autonoma rispetto all’obbligazione retributiva datoriale. Per il datore non soggetto a procedura concorsuale, il diritto alla prestazione presuppone l’esperimento dell’esecuzione forzata da cui emerga l’insufficienza delle garanzie patrimoniali; inoltre, il titolo esecutivo contro il datore è necessario a individuare la misura dell’intervento del Fondo.
art. 34 c.p.c.
rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale cui è tenuto il Fondo di garanzia, la verifica della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico, che nessuna norma di legge impone che debba essere definita con efficacia di giudicato; di più, è una questione che nessuna delle parti del processo potrebbe validamente chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato, dal momento che, svolgendosi la controversia previdenziale tra il lavoratore assicurato e l’ente previdenziale chiamato al pagamento ed essendo il datore di lavoro terzo estraneo a tale vicenda, l’accertamento che in essa dovesse essere compiuto circa la sua non assoggettabilità a fallimento non potrebbe mai far stato nei suoi confronti, in considerazione dei limiti soggettivi del giudicato stesso.
La non assoggettabilità del datore alle procedure concorsuali è una questione pregiudiziale logica accertabile incidentalmente dal giudice della domanda contro il Fondo, non dovendo essere decisa con efficacia di giudicato; il datore, estraneo al processo previdenziale, non sarebbe comunque vincolato da tale accertamento.
art. 2697 c.c.
in questo senso, anzi, va senz’altro rimarcato che il lavoratore assicurato, che adducendo una situazione di concreta non assoggettabilità al fallimento del proprio datore di lavoro chieda l’intervento del Fondo di garanzia, resta pur sempre onerato della prova delle circostanze costitutive del fatto che ha dato luogo al sorgere del rapporto previdenziale, tra le quali appunto la non assoggettabilità a fallimento del proprio datore di lavoro, sia essa predicabile in abstracto o in concreto, e il mancato o insufficiente assolvimento di tale onere non potrà che comportare il rigetto della domanda.
Il lavoratore che domanda la prestazione del Fondo deve provare i fatti costitutivi del rapporto previdenziale, inclusa la non assoggettabilità a fallimento del datore, in astratto o in concreto; l’insufficienza della prova comporta il rigetto della domanda.
L. Fall., art. 1, comma 2
l’espressione “non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267”, di cui all’art. 2, comma 5, cit., va interpretata nel senso che l’azione nei confronti del Fondo di garanzia deve trovare ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi perchè appartenente ad una categoria di imprenditori non sottoponibili neanche in abstracto ad una procedura concorsuale, vuoi perchè, in concreto, il fallimento non è o non è più esperibile per ragioni oggettive (cfr. fra le più recenti, Cass. n. 24767 del 2017), tra le quali rilevano adesso quelle di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 1, comma 1.
La nozione di datore non soggetto alle disposizioni fallimentari comprende sia chi appartiene a una categoria non assoggettabile a procedura concorsuale, sia chi, per ragioni oggettive, non può essere dichiarato fallito in concreto.
Massime di principio
- Nella domanda del lavoratore contro il Fondo di garanzia, la non assoggettabilità del datore alle procedure concorsuali è una questione pregiudiziale logica che il giudice adito può accertare incidentalmente, senza necessità di una previa pronuncia del tribunale fallimentare e senza efficacia di giudicato nei confronti del datore, estraneo al giudizio.
- Il lavoratore che invoca la prestazione del Fondo per un datore non assoggettabile a fallimento deve provare i presupposti costitutivi del rapporto previdenziale, compresa la non assoggettabilità, in astratto o in concreto; la mera allegazione non basta.
- Per determinare la misura della prestazione del Fondo, che è autonoma rispetto al credito retributivo verso il datore ma commisurata al TFR maturato, occorre un titolo esecutivo formato nei confronti del datore di lavoro. La mancata contestazione del credito da parte dell’ente previdenziale non supplisce alla mancanza del titolo.
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