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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1885/2020 del 28/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore aveva maturato il TFR alle dipendenze di una società appaltatrice di Trenitalia, successivamente posta in stato di insolvenza. Trenitalia aveva corrisposto al lavoratore il TFR e aveva chiesto di surrogarsi nei suoi diritti nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall'INPS. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto della società a chiedere il pagamento al Fondo; la Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 405/2014 depositata il 5 maggio 2014, aveva confermato la decisione. L'INPS ha proposto ricorso principale per cassazione con due motivi: ha censurato la possibilità di accertare il diritto di surroga senza che il lavoratore avesse presentato domanda amministrativa all'INPS e ha contestato l'interesse ad agire della società in assenza dell'ammissione del credito per TFR allo stato passivo dell'appaltatrice. Trenitalia ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato con due motivi, già formulati in appello e non esaminati perché assorbiti; l'INPS vi ha resistito. Il lavoratore non ha svolto attività difensiva.

La decisione

La Corte ha escluso che si fosse formato giudicato interno sul diritto di Trenitalia alla surrogazione: i motivi d'appello dell'INPS, relativi all'assenza dei presupposti per l'intervento del Fondo, erano idonei a investire anche il necessario antecedente logico della statuizione sulla surroga. Ha quindi accolto congiuntamente i due motivi del ricorso principale, ritenendo che il terzo che paga il TFR non possa surrogarsi nella posizione previdenziale del lavoratore verso il Fondo. Il pagamento da parte del terzo esclude il presupposto dell'inadempimento datoriale che giustifica l'intervento del Fondo; inoltre, il committente che paga in forza dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 adempie un'obbligazione propria e non è avente diritto alla prestazione previdenziale, destinata esclusivamente ai lavoratori o ai loro aventi causa. È stato dichiarato inammissibile per carenza d'interesse il ricorso incidentale condizionato di Trenitalia, non essendovi soccombenza su questioni rimaste assorbite in appello. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1203, n. 3, c.c.

    la corresponsione del TFR da parte di un terzo esclude infatti in radice il presupposto voluto dalla legge per l’intervento del Fondo di garanzia, che è costituito dall’inadempimento del datore di lavoro che sia determinato da uno stato di insolvenza (così già Cass. n. 9068 del 2013), e ciò a maggior ragione allorchè il terzo sia il committente che, in forza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore, dal momento che costui adempie ad un’obbligazione propria, nascente dalla legge, e, se è senz’altro legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso l’appaltatore, ex art. 1203 c.c., n. 3, nessun titolo ha per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia, non potendo mai considerarsi “avente diritto” del lavoratore nei cui confronti ha adempiuto

    Il terzo che paga il TFR può surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro, ma tale surrogazione non gli attribuisce il diritto alla prestazione previdenziale del Fondo di garanzia.

  • L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 1

    posto che le disponibilità del Fondo di garanzia “non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del Fondo stesso” (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 8) e che codesta finalità istituzionale risiede nell’intervento solidaristico della collettività a favore dei lavoratori (o dei loro aventi diritto) che non abbiano ricevuto il pagamento del TFR a causa dello stato di insolvenza del loro datore di lavoro (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 1), è evidente che qualsiasi intervento volto a ristorare il patrimonio di terzi che non siano i lavoratori assicurati o i loro aventi causa si porrebbe in contrasto con il principio di personalità e indisponibilità delle prestazioni previdenziali, siccome oggetto di un diritto soggettivo pubblico.

    La prestazione del Fondo è destinata ai lavoratori o ai loro aventi causa che non abbiano ricevuto il TFR a causa dell'insolvenza del datore; non può essere utilizzata per ristorare il patrimonio di un terzo pagatore.

  • L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 8

    posto che le disponibilità del Fondo di garanzia “non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del Fondo stesso” (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 8) e che codesta finalità istituzionale risiede nell’intervento solidaristico della collettività a favore dei lavoratori (o dei loro aventi diritto) che non abbiano ricevuto il pagamento del TFR a causa dello stato di insolvenza del loro datore di lavoro (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 1), è evidente che qualsiasi intervento volto a ristorare il patrimonio di terzi che non siano i lavoratori assicurati o i loro aventi causa si porrebbe in contrasto con il principio di personalità e indisponibilità delle prestazioni previdenziali, siccome oggetto di un diritto soggettivo pubblico.

    Le risorse del Fondo non possono essere impiegate al di fuori della sua finalità istituzionale, che non comprende il rimborso a terzi che abbiano pagato il TFR.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29

    la corresponsione del TFR da parte di un terzo esclude infatti in radice il presupposto voluto dalla legge per l’intervento del Fondo di garanzia, che è costituito dall’inadempimento del datore di lavoro che sia determinato da uno stato di insolvenza (così già Cass. n. 9068 del 2013), e ciò a maggior ragione allorchè il terzo sia il committente che, in forza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore, dal momento che costui adempie ad un’obbligazione propria, nascente dalla legge, e, se è senz’altro legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso l’appaltatore, ex art. 1203 c.c., n. 3, nessun titolo ha per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia, non potendo mai considerarsi “avente diritto” del lavoratore nei cui confronti ha adempiuto

    Quando il committente paga ai dipendenti dell'appaltatore retribuzioni e TFR in forza dell'obbligo legale, adempie un'obbligazione propria; può surrogarsi verso l'appaltatore, ma non può ottenere dal Fondo la prestazione previdenziale spettante al lavoratore.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    i motivi di appello dell’INPS, segnatamente quelli concernenti l’improponibilità e improcedibilità della domanda giudiziale per mancata presentazione della domanda amministrativa da parte dell’interessato e la carenza d’interesse dell’odierna controricorrente ad un accertamento giudiziale del diritto di surroga in mancanza del presupposto legale costituito dall’ammissione del TFR del lavoratore assicurato nello stato passivo del suo datore di lavoro, avessero una portata tale da infirmare il necessario antecedente logico della statuizione del primo giudice concernente l’affermazione del diritto di Trenitalia s.p.a. di surrogarsi ex art. 1203 c.c., n. 3, atteso che non è concepibile alcuna surrogazione in un diritto di credito che – giusta la prospettazione dell’Istituto allora appellante – non era mai sorto per difetto dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti per legge, di talchè il loro eventuale accoglimento si sarebbe necessariamente riverberato anche nei confronti del capo di sentenza logicamente dipendente, determinandone la caducazione ex art. 336 c.p.c., comma 1.

    L'impugnazione dei presupposti soggettivi e oggettivi di un diritto può investire anche il capo logicamente dipendente che ne presuppone l'esistenza; l'eventuale accoglimento comporta la caducazione di tale capo dipendente ai sensi dell'art. 336, comma 1, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di declaratoria d'inammissibilità del ricorso incidentale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, nella misura prevista dalla disposizione.

Massime di principio

  • Il Fondo di garanzia per il TFR interviene quando il lavoratore, o un suo avente diritto, non abbia ricevuto il pagamento a causa dell'insolvenza del datore di lavoro; il pagamento integrale del TFR da parte di un terzo esclude il presupposto dell'inadempimento che giustifica la prestazione.
  • Il terzo che paga il TFR può surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro, ma non può per ciò solo subentrare nel diritto alla prestazione previdenziale del Fondo, riservata ai lavoratori assicurati o ai loro aventi causa.
  • Il committente che corrisponde retribuzioni e TFR ai dipendenti dell'appaltatore in forza dell'obbligo legale adempie un'obbligazione propria; la surrogazione nei confronti dell'appaltatore non gli attribuisce la qualità di avente diritto alla prestazione del Fondo di garanzia.
  • I motivi d'impugnazione che contestano i presupposti necessari all'esistenza di un diritto possono investire anche il capo della decisione che, sul piano logico, presuppone quel diritto; l'eventuale accoglimento determina la caducazione del capo dipendente.
  • Il ricorso incidentale proposto contro questioni rimaste assorbite nella decisione impugnata è inammissibile per carenza d'interesse quando il ricorrente non sia soccombente su tali questioni.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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