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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37281/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La titolare di una ditta individuale aveva proposto opposizione contro un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ispettorato territoriale del lavoro, con la quale le era stato ingiunto il pagamento di sanzioni amministrative e spese per l'asserita irregolare occupazione di due lavoratori. L'opposizione era stata respinta in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. In Cassazione la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che il giudizio civile avrebbe dovuto essere sospeso in attesa dell'esito di un procedimento penale avviato a seguito di sua denuncia-querela nei confronti di due testimoni ritenuti interessati, i quali risultavano iscritti nel registro degli indagati per falsità in atti e falsa testimonianza. La ricorrente ha quindi lamentato che la Corte d'appello avesse fondato la decisione sulla attendibilità di tali deposizioni senza disporre la sospensione necessaria del processo civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità penale richiede non solo che il fatto oggetto del procedimento penale sia idoneo a produrre effetti sul diritto controverso in sede civile, ma anche la contemporanea pendenza del processo penale e di quello civile, con avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p. La mera iscrizione nel registro degli indagati e l'apertura di indagini preliminari non sono sufficienti. Poiché tale presupposto mancava, la mancata sospensione è stata ritenuta corretta. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    sospensione ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità penale

    La sospensione necessaria del processo civile richiede la contemporanea pendenza del processo penale e l'avvenuto esercizio dell'azione penale; non basta la mera denuncia o l'apertura di indagini preliminari.

  • art. 395 n. 2 c.p.c.

    La falsità della prova testimoniale, se accertata con sentenza passata in giudicato, può rilevare come motivo di revocazione, non come ragione per sospendere automaticamente il giudizio civile.

  • art. 405 c.p.p.

    L'esercizio dell'azione penale avviene nei modi previsti da questa norma, mediante formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio; solo da tale momento può porsi il presupposto della contemporanea pendenza dei processi.

  • art. 42 c.p.c.

    Il regolamento di competenza è ammissibile solo contro i provvedimenti che dispongono la sospensione ex art. 295 c.p.c., non contro quelli che la negano.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale è ammessa solo quando il procedimento penale sia già stato formalmente incardinato con l'esercizio dell'azione penale; la mera pendenza di indagini preliminari non è sufficiente.
  • La valutazione di attendibilità dei testimoni rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è di regola sindacabile in cassazione.
  • L'eventuale falsità della prova testimoniale, quando accertata con giudicato, non giustifica di per sé la sospensione del processo civile, ma può eventualmente rilevare sul piano della revocazione.
  • Il rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. può essere fatto valere con l'impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio, ma solo se la sospensione era effettivamente dovuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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