Cassazione Penale, Sentenza n. 29516/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello, delle condanne inflitte con sentenza del G.U.P. (rito abbreviato) del Tribunale di Foggia. Montingelli deduce: (1) incompatibilità del giudice per avere lo stesso precedentemente pronunciato una sentenza di applicazione della pena su richiesta a favore di un altro imputato; (2) vizio di motivazione e mancata verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio (art. 648-bis) in ordine alla consapevolezza della provenienza furtiva delle autovetture; (3) mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal terzo comma dell'art. 648-bis; (4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva semplice. Di Cosmo deduce: (1) errata applicazione della recidiva specifica in presenza di precedente estinto a ogni effetto penale (sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. divenuta irrevocabile), con conseguente estinzione degli effetti ai fini della recidiva; (2) contraddittorietà e carenza motivazionale circa l'accertamento della recidiva e della maggiore pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Montingelli: il motivo di incompatibilità è infondato perché non è stato dimostrato che la sentenza di applicazione della pena a favore di altro imputato contenesse valutazioni sulla sua responsabilità; il motivo sull'elemento soggettivo del riciclaggio è aspecifico e non affronta le motivazioni di merito che indicano elementi di consapevolezza; la richiesta di applicare l'attenuante ex terzo comma dell'art. 648-bis è manifestamente infondata, essendo gravato l'onere della prova sull'imputato; il mancato riconoscimento delle generiche è corretto per assenza di elementi positivi valutabili. Per Di Cosmo: i motivi relativi all'esclusione della recidiva sono inammissibili perché non dedotti in sede di appello (decorso il termine e principio per cui l'esclusione della recidiva fondata su condanna estinta deve essere dedotta in appello e non può essere rilevata d'ufficio). Conseguentemente entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e al versamento di euro tremila in favore della cassa (art. 616, comma 1 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen.
Riferimento al vizio di incompatibilità del giudice; la Corte ricorda che la pronuncia di applicazione della pena su richiesta a carico di un coimputato determina incompatibilità solo se contiene valutazioni anche incidentali sulla responsabilità dell'altro.
art. 178 cod. proc. pen.
Norma attinente ai motivi di ricusazione/incompatibilità del giudice; richiamata nella disputa sull'incompatibilità del giudice che aveva già pronunciato sentenza di patteggiamento.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine ai termini e modi per sollevare l'eccezione di incompatibilità (prima atto utile), ma la Corte ha ritenuto che la deduzione non fosse adeguatamente specificata.
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul reato di riciclaggio; la Corte conferma che per ritenere il reato occorre prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e che, nel caso concreto, le motivazioni di merito forniscono elementi (documentazione usata per nazionalizzazione, vendita e immatricolazione) idonei a fondare la consapevolezza.
terzo comma art. 648-bis cod. pen.
Prevede un'ipotesi attenuata; la Corte afferma che l'onere di prova della circostanza attenuante incombe sull'imputato e, mancando prova, il giudice può legittimamente rifiutare il riconoscimento.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme sui motivi di nullità e vizio di motivazione in cassazione; citate come titolo dei motivi proposti da Di Cosmo relativi alla recidiva e alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 99 cod. pen.
Riferimento alle disposizioni su circostanze e recidiva; usato per contestare l'applicazione della recidiva da parte dei giudici di merito.
art. 106 cod. pen.
Norma che regola gli effetti della estinzione della pena sui precedenti ai fini della recidiva; la Corte ricorda che l'eventuale esclusione della recidiva per condanna estinta deve essere dedotta tempestivamente in appello.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro normativo delle deduzioni relative a pene applicate su richiesta delle parti; collegato alla disciplina della sentenza di applicazione della pena.
art. 445 cod. proc. pen.
Norma sul procedimento e sugli effetti delle sentenze di applicazione della pena; utilizzata per sostenere che la condanna che originò la recidiva era stata pronunciata con patteggiamento.
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina della domanda di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento); richiamata per spiegare la natura del precedente penale che Di Cosmo invoca come estinto.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti dell'intervento d'ufficio del giudice di appello; la giurisprudenza richiamata è che l'esclusione della recidiva basata su condanna estinta non può essere rilevata d'ufficio se non stata dedotta in appello.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata in ordine al pagamento delle spese e della somma di euro 3.000 a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- La pronuncia di applicazione della pena (patteggiamento) a carico di un coimputato non rende automaticamente incompatibile il giudice per il giudizio separato di altro imputato: occorre dimostrare che la sentenza conteneva valutazioni anche incidentali sulla responsabilità dell'altro.
- L'onere di provare circostanze attenuanti (compresa l'ipotesi attenuata del terzo comma dell'art. 648-bis) incombe sull'imputato; in mancanza di elementi probatori il giudice può legittimamente escluderle.
- Per il reato di riciclaggio (art. 648-bis) è necessario dimostrare la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; elementi fattuali quali uso di documentazione falsa per nazionalizzazione/immatricolazione e operazioni volte a ostacolare l'identificazione possono fondare tale consapevolezza.
- La deduzione della esclusione della recidiva basata su precedente estinto deve essere espressamente proposta nell'atto di impugnazione (appello); se sollevata per la prima volta in cassazione è inammissibile.
- Il giudice di appello non è tenuto a rilevare d'ufficio questioni che il ricorrente non abbia tempestivamente dedotto; le questioni nuove prospettate solo in cassazione vengono in genere dichiarate inammissibili.
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