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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29516/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello, delle condanne inflitte con sentenza del G.U.P. (rito abbreviato) del Tribunale di Foggia. Montingelli deduce: (1) incompatibilità del giudice per avere lo stesso precedentemente pronunciato una sentenza di applicazione della pena su richiesta a favore di un altro imputato; (2) vizio di motivazione e mancata verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio (art. 648-bis) in ordine alla consapevolezza della provenienza furtiva delle autovetture; (3) mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal terzo comma dell'art. 648-bis; (4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva semplice. Di Cosmo deduce: (1) errata applicazione della recidiva specifica in presenza di precedente estinto a ogni effetto penale (sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. divenuta irrevocabile), con conseguente estinzione degli effetti ai fini della recidiva; (2) contraddittorietà e carenza motivazionale circa l'accertamento della recidiva e della maggiore pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Montingelli: il motivo di incompatibilità è infondato perché non è stato dimostrato che la sentenza di applicazione della pena a favore di altro imputato contenesse valutazioni sulla sua responsabilità; il motivo sull'elemento soggettivo del riciclaggio è aspecifico e non affronta le motivazioni di merito che indicano elementi di consapevolezza; la richiesta di applicare l'attenuante ex terzo comma dell'art. 648-bis è manifestamente infondata, essendo gravato l'onere della prova sull'imputato; il mancato riconoscimento delle generiche è corretto per assenza di elementi positivi valutabili. Per Di Cosmo: i motivi relativi all'esclusione della recidiva sono inammissibili perché non dedotti in sede di appello (decorso il termine e principio per cui l'esclusione della recidiva fondata su condanna estinta deve essere dedotta in appello e non può essere rilevata d'ufficio). Conseguentemente entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e al versamento di euro tremila in favore della cassa (art. 616, comma 1 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Riferimento al vizio di incompatibilità del giudice; la Corte ricorda che la pronuncia di applicazione della pena su richiesta a carico di un coimputato determina incompatibilità solo se contiene valutazioni anche incidentali sulla responsabilità dell'altro.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma attinente ai motivi di ricusazione/incompatibilità del giudice; richiamata nella disputa sull'incompatibilità del giudice che aveva già pronunciato sentenza di patteggiamento.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in ordine ai termini e modi per sollevare l'eccezione di incompatibilità (prima atto utile), ma la Corte ha ritenuto che la deduzione non fosse adeguatamente specificata.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sul reato di riciclaggio; la Corte conferma che per ritenere il reato occorre prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e che, nel caso concreto, le motivazioni di merito forniscono elementi (documentazione usata per nazionalizzazione, vendita e immatricolazione) idonei a fondare la consapevolezza.

  • terzo comma art. 648-bis cod. pen.

    Prevede un'ipotesi attenuata; la Corte afferma che l'onere di prova della circostanza attenuante incombe sull'imputato e, mancando prova, il giudice può legittimamente rifiutare il riconoscimento.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme sui motivi di nullità e vizio di motivazione in cassazione; citate come titolo dei motivi proposti da Di Cosmo relativi alla recidiva e alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 99 cod. pen.

    Riferimento alle disposizioni su circostanze e recidiva; usato per contestare l'applicazione della recidiva da parte dei giudici di merito.

  • art. 106 cod. pen.

    Norma che regola gli effetti della estinzione della pena sui precedenti ai fini della recidiva; la Corte ricorda che l'eventuale esclusione della recidiva per condanna estinta deve essere dedotta tempestivamente in appello.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro normativo delle deduzioni relative a pene applicate su richiesta delle parti; collegato alla disciplina della sentenza di applicazione della pena.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento e sugli effetti delle sentenze di applicazione della pena; utilizzata per sostenere che la condanna che originò la recidiva era stata pronunciata con patteggiamento.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina della domanda di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento); richiamata per spiegare la natura del precedente penale che Di Cosmo invoca come estinto.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti dell'intervento d'ufficio del giudice di appello; la giurisprudenza richiamata è che l'esclusione della recidiva basata su condanna estinta non può essere rilevata d'ufficio se non stata dedotta in appello.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata in ordine al pagamento delle spese e della somma di euro 3.000 a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La pronuncia di applicazione della pena (patteggiamento) a carico di un coimputato non rende automaticamente incompatibile il giudice per il giudizio separato di altro imputato: occorre dimostrare che la sentenza conteneva valutazioni anche incidentali sulla responsabilità dell'altro.
  • L'onere di provare circostanze attenuanti (compresa l'ipotesi attenuata del terzo comma dell'art. 648-bis) incombe sull'imputato; in mancanza di elementi probatori il giudice può legittimamente escluderle.
  • Per il reato di riciclaggio (art. 648-bis) è necessario dimostrare la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; elementi fattuali quali uso di documentazione falsa per nazionalizzazione/immatricolazione e operazioni volte a ostacolare l'identificazione possono fondare tale consapevolezza.
  • La deduzione della esclusione della recidiva basata su precedente estinto deve essere espressamente proposta nell'atto di impugnazione (appello); se sollevata per la prima volta in cassazione è inammissibile.
  • Il giudice di appello non è tenuto a rilevare d'ufficio questioni che il ricorrente non abbia tempestivamente dedotto; le questioni nuove prospettate solo in cassazione vengono in genere dichiarate inammissibili.

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