Cassazione Penale, Sentenza n. 25534/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso lamentava due profili: (1) manifesta illogicità della motivazione circa l'attribuibilità all'imputata dell'allaccio abusivo del contatore e la mancanza del dolo, perché l'allaccio sarebbe stato preesistente al contratto e la ricorrente non avrebbe consapevolezza dell'abbattimento dei consumi; (2) violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione del reato, sostenendo che l'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e la subvalenza delle aggravanti rispetto alle attenuanti avrebbero dovuto determinare l'estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: il riesame in cassazione dei fatti è precluso salvo fattori di manifesta illogicità, e invece la Corte d'Appello ha motivato coerentemente che il contratto ENEL era intestato alla ricorrente per un'attività commerciale (panificio) con consumi elevati, che l'allaccio abusivo era interno, il prelievo indebito durava circa un anno e la ricorrente, quale titolare del contratto e del panificio, non poteva ignorare l'illegittima fruizione. Inoltre è stato ribadito che chi si avvale consapevolmente di un allaccio realizzato da terzi può rispondere del furto aggravato (anche dall'aggravante della violenza sulle cose). Sul secondo punto la Cassazione ha ritenuto privo di pregio l'argomento sulla prescrizione: anche escludendo l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, il reato restava aggravato (violenza sulle cose e mezzo fraudolento) e sussisteva la recidiva reiterata, con conseguente consistente aumento di pena e del termine prescrizionale (applicazione degli artt. 63, 157 e 161 c.p.). La subvalenza delle aggravanti rispetto alle attenuanti non ne esclude il rilievo ai fini del calcolo della prescrizione (art. 157, comma 3, c.p.). Infine la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62, comma 1, n. 6, c.p.
Norma che prevede l'attenuante richiamata dalla Corte d'Appello; la concessione dell'attenuante è stata valutata ma non ha impedito la ritenuta responsabilità penale.
art. 62-bis, c.p.
Altre attenuanti richiamate dalla sentenza di merito e confermate in appello; rilevano nel bilanciamento delle circostanze ai fini della determinazione della pena ma non incidono sul calcolo dei termini di prescrizione secondo l'art. 157, comma 3.
art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
Aggravante della 'violenza sulle cose' per il furto di energia elettrica; la Corte ha confermato che tale aggravante è configurabile anche quando la manomissione è materialmente compiuta da terzi, purché il beneficiario ne abbia fatto uso consapevole.
art. 63, comma 4, c.p.
Prevede l'aumento della pena fino a un terzo per concorso di circostanze ad effetto speciale; il criterio è stato applicato per determinare l'aumento della pena complessiva e quindi del termine prescrizionale.
art. 99, comma 4, c.p.
Riguarda la recidiva (quale circostanza aggravante) e il suo effetto speciale sul trattamento sanzionatorio; la recidiva reiterata è stata ritenuta rilevante e ha inciso sull'aumento del termine prescrizionale.
art. 157, commi 2 e 3, c.p.
Dispone le regole per il calcolo del termine prescrizionale: le circostanze aggravanti ad effetto speciale (anche se subvalenti in bilanciamento) rilevano ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione; il giudizio di bilanciamento ex art. 69 non incide sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione.
art. 161, comma 2, c.p.
Consente aumenti del termine prescrizionale in presenza di recidiva reiterata; la Corte ha applicato tale aumento per ritenere che la prescrizione non fosse maturata.
art. 69, c.p.
Regola il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti ai fini della determinazione della pena; la sentenza precisa che tale bilanciamento non incide sul computo della pena massima ai fini della prescrizione (art. 157, comma 3).
art. 616 c.p.p.
Norma processuale utilizzata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione è precluso il riesame del merito/fatti salvo che non emergano manifesta illogicità o contraddizioni della motivazione; le deduzioni meramente alternative o rivalutazioni probatorie sono inammissibili.
- Chi si avvale consapevolmente di un allaccio abusivo di energia realizzato da terzi può essere ritenuto responsabile del furto aggravato (anche per 'violenza sulle cose') anche se non ha materialmente eseguito la manomissione.
- La prova della consapevolezza può fondarsi su elementi indiziari come la coincidenza della titolarità del contratto e della attività beneficiaria, la durata del prelievo indebito e l'anomalia dei consumi rispetto all'attività svolta.
- La subvalenza di aggravanti rispetto ad attenuanti nel bilanciamento (art. 69 c.p.) non elimina la rilevanza di tali aggravanti ai fini del calcolo del termine di prescrizione: per la prescrizione si considerano le circostanze ad effetto speciale anche se poi risultano subvalenti nel giudizio sul fatto.
- La recidiva reiterata e le aggravanti ad effetto speciale aumentano sia la pena sia il termine di prescrizione (applicazione art. 63, 157 e 161 c.p.); pertanto, prima di dichiarare la prescrizione occorre valutare il cumulo degli aumenti prescrizionali.
- Esiti di inammissibilità di ricorso comportano conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e, se rilevata colpa, contributo alla cassa delle ammende).
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