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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16399/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di un contribuente un avviso di accertamento per il reddito dell'anno d'imposta 2010, fondato su accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, valorizzando incrementi patrimoniali desunti da una compravendita immobiliare del valore complessivo di euro 600.000. La C.T.R. aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo che il contribuente avesse fornito prova contraria, in particolare ipotizzando la simulazione del contratto pubblico e considerando rilevante il fatto che il prezzo fosse stato pagato con assegno bancario non trasferibile quietanzato con clausola "salvo buon fine", senza prova dell'effettivo incasso. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio dell'Ufficio e nel considerare sufficiente, quale prova contraria, la sola mancata prova dell'incasso dell'assegno e l'assenza nell'atto pubblico dell'espresso attestato di pagamento del prezzo.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la sottoscrizione di un atto pubblico che dichiari il pagamento di una somma può costituire elemento indiziario idoneo a fondare la determinazione induttiva del reddito, restando al contribuente la possibilità di fornire prova contraria circa la mancata disponibilità patrimoniale o la natura simulata dell'operazione. Tuttavia, la prova contraria non può consistere nella sola produzione di documentazione bancaria o nella mera mancanza di prova, da parte dell'Ufficio, dell'effettivo incasso dell'assegno, perché ciò non esclude che la provvista sia stata acquisita con altre modalità. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi indiziari relativi a spese o incrementi patrimoniali, con possibilità per il contribuente di offrire prova contraria

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova, ritenendo errata la valutazione della CTR sulla prova contraria del contribuente

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato quale parametro sulla valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nella sentenza impugnata

  • art. 53 Cost.

    richiamato per escludere che l'accertamento sintetico, con prova contraria sempre consentita, violi il principio di capacità contributiva

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico del reddito, un atto pubblico recante la dichiarazione di pagamento del prezzo può essere utilizzato come elemento indiziario della capacità contributiva e fondare una ripresa induttiva.
  • La prova contraria del contribuente non può ridursi alla sola esibizione di documentazione bancaria o alla mera contestazione della mancata prova dell'incasso del mezzo di pagamento, quando tali elementi non escludano la diversa provenienza occultata della provvista.
  • Quando si contesta la simulazione di un negozio assunto come oneroso, la prova della gratuità o della diversa causa reale deve essere specifica e complessiva, non potendo fondarsi su un solo indizio negativo privo di effettiva attitudine dimostrativa.
  • L'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 non viola di per sé il principio di capacità contributiva, poiché resta salva la possibilità per il contribuente di dimostrare l'assenza di una reale disponibilità patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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